Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
È affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica.
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In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito, mentre, sul piano della prova, che l'avviso sia stato dato risulta dal verbale di accertamenti urgenti e quindi da una prova scritta, contenuta in atto di polizia giudiziaria avente valore fidefaciente. Incorre nel vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il giudice di merito che pervenga a una pronuncia assolutoria ritenendo non dimostrata la previa informazione all'indagato della facoltà di farsi assistere da un …
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La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
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È affetta dal vizio di illogicità e di carenza la motivazione del giudice di merito fondata su semplici congetture, anziché su massime di esperienza. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall'imputato – con cui il Tribunale di Trieste, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed …
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Corte e.d.u. 27 marzo 2021, J.L. c. Italia Abstract : Con la sentenza in commento la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a pronunciarsi in merito a una vicenda giudiziaria italiana relativa a una presunta violenza sessuale di gruppo, ha rilevato come la sentenza assolutoria della Corte d'appello, nel ribaltare l'esito del giudizio di primo grado, abbia fatto ricorso nella motivazione ad affermazioni colpevolizzanti, moralizzanti e stereotipate determinando una vittimizzazione secondaria della persona offesa, con conseguente violazione dell'art. 8 C.e.d.u. Il presente commento si prefigge di evidenziare come il ricorso agli stereotipi possa costituire vizio di legittimità della …
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(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Genova, sezione riesame, sostituiva la custodia cautelare in carcere applicata dal Gip ad una persona indagata per il delitto di furto in abitazione in concorso con altre persone con l'obbligo di dimora ed il divieto di allontanarsi dall'abitazione in ore notturne. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia deducendo illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui il provvedimento aveva sostituito la custodia cautelare e cioè contestandosi il fatto che il paese in cui era stato disposto l'obbligo di dimora, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2014, n. 36430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36430 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/05/2014
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 889
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19362/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC CL N. IL 18/11/1976;
avverso la sentenza n. 567/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità.
udito, per la parte civile, Avv. Fratarcangeli Rosanna, di Roma, in sost. dell'avv. Ferrara.
udito il difensore avv. Palmieri P. in sost. dell'avv. Calcara. RITENUTO IN FATTO
1. BR AR ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 12-12-2012, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 314 c.p. perché, in qualità di incaricata del pubblico servizio di addetta alle riscossioni per la MO Serit, si appropriava della somma di Euro 139,32, consegnatale da NO UA, a titolo di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, dietro rilascio della relativa quietanza,non riversando la predetta somma all'apposito sportello. Commesso in Favara il 15/11/02. 2. La ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, anzi, secondo il calcolo effettuato al momento della riconsegna del bollettario e risultante dal prospetto contenente gli importi quietanzati (somma delle bollette riscosse dagli ufficiali di riscossione), redatto e firmato dal canalista della MO, la BR avrebbe riversato 300 Euro in più.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 192 c.p., commi 1 e 2 e manifesta illogicità della motivazione poiché nella scheda inerente ai versamenti del mese di novembre del 2002 si nota la mancanza della quietanza NO in questione. Ma ciò non prova la colpevolezza della BR poiché la predetta scheda è stata redatta da un dipendente non identificato della MO Serit, diverso dall'imputata e non in contraddittorio con quest'ultima. È dunque ben possibile che l'addetto alla redazione della scheda abbia compiuto un errore, dimenticando di annotare la bolletta. Ma, anche ammettendo che sia stata la BR a dimenticare di produrla, non può certamente da ciò inferirsi che l'imputata si sia appropriata della somma. Anche perché non può escludersi che ad appropriarsene sia stata la persona alla quale la BR ha materialmente riversato la somma.
2.2. Il terzo motivo si appunta invece sul mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto-reato in disamina e quello giudicato con sentenza di patteggiamento del Gup di Agrigento, commesso in epoca successiva. I reati contestati sono gli stessi;
le condotte criminose risultano commesse nell'ambito dello stesso contesto lavorativo e il lasso temporale tra i due accadimenti storici non può certo essere definito rilevante, onde è possibile affermare l'esistenza di una originaria preordinazione di fondo. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez U. 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo",indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass.Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
1.1. Nel caso in disamina, l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata a rilevare, sulla base delle dichiarazioni del direttore della Serit, che la prassi seguita da quest'ultima società era nel senso che l'addetto alla riscossione, più o meno settimanalmente, versava le somme percepite, unitamente a copia delle quietanze di riferimento. Sulla base di queste ultime, pertanto, il cassiere poteva controllare la corrispondenza con il valore complessivo dei relativi importi e regolare la posizione del contribuente. Il giudice di secondo grado aggiunge che dalla scheda prodotta dalla parte civile e riferita ai versamenti effettuati dall'imputata, nel mese di novembre 2002, si nota proprio la mancanza della quietanza in data 15 giugno 2002, per l'importo di Euro 139,32:
il che dimostra inequivocabilmente che tale quietanza non venne prodotta dall'imputata al cassiere, all'atto del suo periodico riversamento.
1.2. L'apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice elaborare, sotto il profilo concettuale, il materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. 6, 11-2-08, n. 34042/07, Napolitano). In questa prospettiva, non può non rilevarsi come difetti, in particolare, una disamina delle risultanze documentali evidenziate dal ricorrente, con particolare riguardo alla scheda da cui risulta che l'importo quietanzato - e cioè la somma degli importi delle bollette riscosse dall'imputata, verificata dal canalista, che ha firmato la scheda- ammontava a circa 300 Euro in più dell'importo effettivamente riscosso e quietanzato dalla BR, tenuto anche conto degli importi annullati. Dalla predetta scheda risulta poi che le quietanze inerenti al bollettario andavano dalla n. 758451 alla n. 758475, comprendendo quindi la quietanza rilasciata all'NO. Dunque il giudice di merito avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto che, nonostante l'esistenza di un numero progressivo delle matrici, il cassiere abbia potuto essere tratto in inganno. Completamente estranea al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata è poi la tematizzazione del profilo inerente alle ragioni per le quali sia stata senz'altro espunta dall'ambito del plausibile l'ipotesi inerente ad una discrasia contabile o ad un' appropriazione intervenuta, ad opera del cassiere o di altri soggetti preposti alla gestione del danaro, nel segmento procedimentale successivo al riversamento della somma da parte dell'addetto alla riscossione.
2. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto argomentare in modo adeguato circa le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la tesi della difesa, secondo la quale la BR ha regolarmente riversato la somma in cassa. Qualora infatti la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, 24-10-11, n. 4111, rv. n. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'"oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Cass. Sez 1 n. 17921 del 3-3-10, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 dell'8-5-09, Rv. n. 243801 ; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-08, Rv. n. 240763).
La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica infatti che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa stessa (Cass. Sez. 4, n. 30862 del 17-6-11, Rv. n. 250903 ; Sez 4, n. 48320 del 12-11-09, Rv. n. 245879). Obbligo che, nel caso sub iudice, non può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, che si è trincerata dietro l'apodittica affermazione secondo cui non può avere efficacia risolutiva la circostanza che la quietanza medesima sia stata depositata all'ufficio esecutivo, unitamente al blocchetto esaurito, posto che, come riferito dal direttore dell'Istituto, al momento della consegna non seguiva regolarmente la verifica della corrispondenza tra il totale delle somme riportate dalle quietanze e quello delle somme periodicamente versate, poiché il controllo avveniva solo "a campione". Viceversa, sulla base dei criteri appena esposti, il giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire, con precisione, l'accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali, e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass. 25-6-1996, Cotoli, rv. n. 206131), facendo uso di massime di esperienza consolidate e affidabili e non di mere congetture, come quella secondo la quale sarebbe "fuori da ogni logica" ritenere che dell'eventuale errore del cassiere, inerente ad un incasso inferiore all'importo complessivo delle quietanze indicate, la BR non si sia subito accorta, avuto riguardo al numero non eccessivo delle riscossioni settimanalmente effettuate. E, al riguardo, occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura: una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Cass Sez. 6, 7-3-2003, n. 31706, Abbate, rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo,dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell'id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità sicché la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza e non, come nel caso in disamina, le mere congetture (Cass 22-10-1990, Grilli, Arch n. proc. pen. 1991, 469).
3.Del tutto incongrua è poi l'affermazione secondo la quale è "significativo" che l'imputata sia rimasta contumace e non si sia quindi presentata in giudizio per addurre elementi a sua discolpa, in sede di interrogatorio, nonostante quest'ultimo fosse stato chiesto dalla difesa. Si tratta infatti di scelte inerenti alla strategia difensiva prescelta dall'imputata, la quale ha così esercitato un suo diritto,anche in contrasto con iniziative processuali del difensore, senza che da ciò possa inferirsi alcunché in senso accusatorio.
4. Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive ne' che siano pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato concettuale coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U. 25-11-1995, Facchini,Rv. 203767). La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 28 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014