Sentenza 20 ottobre 2004
Massime • 1
Le rappresentazioni filmate dei movimenti degli indagati nel luogo in cui è stato commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., come tale da valutare per la formazione del libero convincimento del giudice in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2004, n. 46307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46307 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 20/10/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1551
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 032807/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HE AR N. IL 31/08/1963;
2) HE RO N. IL 31/01/1975;
3) AB AM N. IL 17/01/1973;
4) BR AL N. IL 03/01/1975;
avverso SENTENZA del 28/03/2003 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Presidente Dr. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Galati che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
La Corte d'Appello di Trento con sentenza del 28-3-2003, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Rovereto il 15-3-1999, escludeva l'aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 c.p. e conseguentemente affermava la responsabilità degli imputati HE AR, HE TO, IE UE e LI ND per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n. 5 c.p. per aver sottratto al bar dell'area di servizio Nogaredo Est, appropriandosene, salumi per il valore di lire 200.000 e denaro contante per lire 1.250.000, e li condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed E. 300,00 di multa ciascuno.
Hanno proposto ricorso i quattro imputati. LI ND, IE UE ed HE TO con il primo motivo hanno eccepito la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata per omessa notifica dell'avviso dell'udienza di trattazione ad uno dei due avvocati di fiducia nominati (avv. Mario RI ed avv. Filippo RI). Osservavano inoltre che il primo dei due, ed esattamente Mario RI, (al quale era stata regolarmente notificato il decreto per il giudizio d'appello), prima dell'udienza nella quale si era svolto il giudizio, aveva rinunciato al mandato con la conseguenza che gli imputati erano stati assistiti da un difensore d'ufficio, anziché dal secondo difensore che non era stato informato dell'udienza. I tre suddetti imputati ed HE AR con il secondo motivo hanno censurato la motivazione della sentenza in relazione alla valutazione del filmato registrato dalle telecamere all'interno del bar, sostenendo l'inidoneità delle immagini a provare la realizzazione del furto, e comunque la inutilizzabilità processuale delle stesse. Hanno sostenuto inoltre l'inattendibilità dei testi ed infine l'applicabilità della prescrizione previa concessione delle attenuanti generiche. Le censure proposte da HE AR sono inammissibili.
Infatti, le rappresentazioni filmate dei movimenti degli indagati nel luogo in cui è stato commesso il reato, costituiscono prova documentale prevista dall'articolo 234 c.p.p., come tale da valutare per la formazione del libero convincimento del giudice in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Correttamente quindi i giudici di merito hanno ritenuto di poter utilizzare le immagini risultanti dalle telecamere a circuito chiuso esistenti all'interno del bar, dalle quali hanno potuto agevolmente identificare gli odierni imputati e valutarne il comportamento illecito. Le altre argomentazioni proposte dal ricorrente, comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità non è consentita. L'articolo 606 lettera e) c.p.p. prevede soltanto la possibilità di proporre ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Il compito della Corte di Cassazione non è quindi, di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano correttamente motivato. La sentenza impugnata ha motivato aggiungendo all'identificazione effettuata attraverso il filmato, le dichiarazione del barista Bayer Alfiero che ha notato i quattro avventori, osservando che uno aveva prelevato dei salumi non pagati e gli altri lo avevano distratto chiedendogli informazioni, con il risultato che quando si allontanarono mancava, oltre ai salumi, anche una cassetta riposta nella cassa con denaro contante e carte viacard. Il benzinaio ha inoltre rilevato il numero di targa dell'autovettura, che è risultata intestata alla moglie di uno degli imputati. Complessivamente la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici d'Appello deve essere considerata, logica e coerente con le risultanze processuali, quindi non censurabile in sede di legittimità. L'aggravante prevista dall'articolo 625 n. 5 c.p. è conseguente alle modalità del fatto e va considerata pacificamente accertata.
Il ricorso di HE AR va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 500.
Il primo motivo di ricorso proposta da HE TO, IE UE e LI ND è fondato.
I tre imputati con dichiarazione del 27-3-1999 allegata all'atto di appello hanno nominato loro difensori di fiducia gli avvocati Mario RI e Filippo RI. Al primo dei due avvocati risultano effettuate le comunicazioni relative alla fissazione del dibattimento e le altre prescritte dalla legge per effetto dei rinvii delle udienze;
all'avvocato Filippo RI, invece, non risulta comunicato ne' l'originario avviso per l'udienza di trattazione, ne' altri avvisi per le successive udienze. L'avv. Filippo RI non si è mai presentato in udienza e l'altro difensore non ha avuto la possibilità di eccepire la nullità indicata prima dell'udienza di trattazione, perché le altre udienze sono state di mero rinvio. All'udienza di trattazione della causa il 28-3-2003, l'avv. Mario RI non ha potuto eccepire l'omessa notifica all'altro difensore, perché aveva rinunciato al mandato di difesa conferitogli il 15-11-2002, ed era stato nominato un difensore d'ufficio. Sicché i tre imputati si sono trovati, al momento della trattazione della causa, per le omesse notifiche all'avv. Filippo RI privi del loro difensore di fiducia, mai revocato, pertanto deve ritenersi violato il loro diritto di assistenza in giudizio, con conseguente nullità di ordine generale ed assoluta ai sensi dell'articolo 178 lettera c) c.p.p.. La sentenza d'Appello nei confronti degli indicati tre imputati va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento sezione staccata di Bolzano per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, annulla la sentenza emessa nei confronti di HE AR, IE UE e LI ND, con rinvio alla Corte d'Appello di Trento sez. staccata di Bolzano per nuovo esame;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da HE TO che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 500.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2004