Sentenza 3 giugno 1999
Massime • 6
Il reato di cui all'art.609 octies cod. pen.(violenza sessuale di gruppo) si configura come fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale. Queste connotazioni distinguono la violenza sessuale di gruppo dall'ordinario concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., e cioè nel reato di violenza sessuale. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza della violenza sessuale di gruppo a carico di alcuni soggetti i quali, dopo aver condotto la vittima su una spiaggia, si erano a turno congiunti carnalmente con la stessa, a nulla rilevando che, secondo l'assunto difensivo degli imputati, ciascun congiungimento fosse stato frutto di autonoma deliberazione di chi lo aveva realizzato e che, in qualche caso, il rapporto non fosse stato neppure portato a termine).
L'art.609 octies cod. pen., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti "gli atti di violenza sessuale di cui all'art.609 bis e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma.(Nella specie la S.C. ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609 octies cod.pen. anche l'ipotesi di cui all'art.609 bis, comma 2,n.1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione "più persone" contenuta nell'art.609 octies cod. pen. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due.
Il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico è un reato di pericolo presunto per la cui realizzazione è sufficiente - a differenza di quel che accade nell'ipotesi di atti osceni in luogo esposto al pubblico - l'astratta visibilità degli atti medesimi da parte di terzi non consenzienti.
La violenza sessuale di gruppo esula da qualsivoglia profilo di analogia con gli schemi ordinari di una relazione intersoggettiva, sia pure viziata dal dissenso del partner, in quanto opera una sorta di annullamento della personalità del soggetto passivo, il quale viene privato anche della individualità ed identità specifica come soggetto prescelto per soddisfare il desiderio sessuale e ridotto a mero strumento occasionalmente e fungibilmente utilizzato per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo, in quanto tale, qualitativamente diverso da quello corrispondente all'esplicazione della condotta individuale di violenza sessuale.
In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica ex art.609 bis, comma 2, cod.pen.,la nuova disciplina - a differenza di quella previgente dettata dall'abrogato art.519 cod. pen. per il quale la violenza carnale era presunta per il solo fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore - in linea con l'intenzione del legislatore di assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince il "partner" a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. È, pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali.
Commentari • 2
- 1. Violenza sessuale di gruppoAccesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2023
- 2. Atti osceni in luogo pubblicoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1999, n. 11541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11541 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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