Versione
1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 261.
(Rivelazione di segreti di Stato)
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte. ((5))
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Rivelazione di segreti di Stato)
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte. ((5))
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 28
- 1. Art. 261 c.p.: Rivelazione di segreti di StatoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 18 settembre 2023 · 166.73547
L'articolo 261 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei Delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, […]
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Giurisprudenza • 406
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 25002Provvedimento: […] Si trattava, invero, di lex specialis rispetto alle fattispecie comuni previste dagli artt. 257 e 261 cod. pen. […] Il rapporto tra l'art. 88 e l'art. 257 cod. pen. e tra l'art. 86 c.p.m.p. e l'art. 261 cod. pen. si caratterizzava per la maggiore ampiezza delle norme ordinarie con l'aggiunta, in punto di dolo, dell'introduzione del fine di spionaggio con scopo militare, ma anche politico. […]Leggi di più...
- spionaggio politico·
- conflitto di giurisdizione·
- spionaggio militare·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 15 cod. pen.·
- segreto di Stato·
- art. 13 comma 2 cod. proc. pen.·
- concorso apparente di norme·
- specialità unilaterale·
- giurisdizione militare