Versione
1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 256.
(Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)
Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)
Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 52
- 1. Art. 256 c.p.: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello StatoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 11 settembre 2023 · 220.72713
L'articolo 256 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, […] Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato". Ecco il testo aggiornato dell'art. 256 c.p.: "Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, […] sezione 1, sentenza 12 settembre 1985, n. 8018 "Oggetto della tutela penale del delitto di cui all'art. 256 cod. pen. (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello stato) è l'interesse relativo alla personalità internazionale o interna dello stato, in quanto è opportuno evitare che notizie riservate o segrete, […]
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Giurisprudenza • 86
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2021, n. 13649Provvedimento: […] Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. sulla natura segreta della notizie ex artt. 256, 257 e 261 cod. pen. […] Nella fattispecie l'oggetto materiale della condotta era la notizia segreta, alla cui definizione cooperavano l'art. 256 cod. pen. e l'art. 39 della legge n. 124 del 2007. […]Leggi di più...
- artt. 257 e 261, comma 3, cod. pen. – artt. 86 e 88 cod. pen. mil. di pace·
- esclusione·
- ragioni·
- rapporto di necessaria specialità·
- contro la personalita' internazionale dello stato·
- reati contro la personalita' dello stato·
- delitti di spionaggio ed affini·
- delitti