Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
In caso di contestazione del delitto di estorsione, qualora l'imputato eccepisca di aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, l'accertamento dell'elemento psicologico impone il previo esame della pretesa vantata dall'agente, onde verificare se essa presenti i requisiti dell'effettività e della concretezza che la rendono azionabile in giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora il preteso diritto non sia tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria, il comportamento andrà qualificato come estorsione, non perché l'agente abbia esercitato una violenza o minaccia particolarmente grave, ma a cagione del difetto di uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Commentari • 6
- 1. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: confini di applicabilitàLicia Presutti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Di peculiare risoluzione appare la sentenza del 3 novembre 2016, n. 46288 con la quale i giudici di legittimità polarizzano i confini tra le fattispecie di cui agli artt. 393 c.p. e 629 c.p. L'analisi della Suprema Corte si sofferma nello specifico ad evidenziare attraverso l'individuazione degli elementi strutturali di entrambi i reati i punti di contatto e le differenze in termini di esegesi delle norme in questione, ciò alla luce dell'annoso dibattito giurisprudenziale sorto in merito. Giova preliminarmente circoscrivere le caratteristiche generali di entrambi i delitti de quibus. L'oggettività giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2014, n. 24292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24292 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 29/05/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 1187
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 11743/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza 17/2/2014 del Tribunale per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17/2/2014, il Tribunale di Palermo, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di IN NI, indagato per il reato di estorsione in concorso con il coniuge La MA OS, confermava l'ordinanza del Gip di Palermo, emessa in data 8/2/2014, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulle dichiarazioni delle persone offese, i fratelli NT RI e NI e sulle circostanze che avevano portato all'arresto del prevenuto in flagranza di reato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato ed, alla luce della negativa personalità dell'imputato gravato da precedenti penali, considerava unica misura adeguata la custodia in carcere.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con il quali deduce:
3.1 Illegittimità della motivazione nelle parti in cui rinvia per relationem alle richieste del P.M..
3.2 Errata qualificazione giuridica dei fatti, trattandosi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
3.3 Impossibilità di qualificare il fatto come estorsione, trattandosi di un'operazione suggerita dai Carabinieri alla p.o.. 4. Insussistenza dei presupposti delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Tribunale, a fronte delle contestazioni della difesa, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, anziché esercizio arbitrario, osservando che "quando la minaccia utilizzata si estrinseca (come nel caso di specie) in forme di tale forza intimidatoria e di tale pervicacia da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex sè i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in condotta estorsiva".
3. Tale motivazione non è condivisibile in punto di diritto ed è metodologicamente errata.
4. In punto di diritto, occorre richiamare la sentenza n. 51433/2013 di questa Sezione che, superando un precedente indirizzo giurisprudenziale ha statuito che: "l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale: nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto;
nell'esercizio arbitrario, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile;
- di conseguenza, deve affermarsi che l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni - estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex art. 393, comma 3 o art. 629 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n 1 e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici,
fanno scattare a carico dell'agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.)
- pertanto, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l'agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi;
tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall'agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l'agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tute/abile davanti all'autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione".
5. Tale indirizzo è stato consolidato da un concomitante arresto di questa Corte che ha ribadito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 c.p., nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. In motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sè non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione-aggravato dall'uso di armi (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 705 del 01/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014 ) Rv. 258071).
6. Nel caso di specie il Tribunale ha commesso un errore di metodologia giuridica perché, ha eluso il problema della sussistenza o meno del preteso diritto invocato dalla difesa, adagiandosi su una non corretta interpretazione della linea di discrimine fra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ancorata esclusivamente sulle modalità della condotta violenta o minacciosa. Al contrario, l'esame della plausibilità giuridica della pretesa vantata dalla difesa, deve necessariamente precedere ogni valutazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.
7. Al riguardo deve essere affermato il seguente principio di diritto:
"in tutti i casi in cui, a fronte di una imputazione di estorsione, venga eccepito dalla difesa dell'imputato di aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, il Giudice non può determinare l'esatta qualificazione giuridica della condotta se preliminarmente non procede all'esame della pretesa vantata dall'agente per verificare se abbia i requisiti dell'effettività e della concretezza, tali da renderla idonea ad essere azionata in giudizio;
solo dopo aver svolto tale accertamento, il giudice può procedere all'esame dell'elemento psicologico per verificare se l'imputato abbia agito nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero abbia agito per perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia".
8. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale per il riesame di Palermo che, nell'effettuare il nuovo giudizio, si conformerà ai principi di diritto enunciati sopra e valuterà se l'agente abbia agito con la convinzione di esercitare un preteso diritto tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero se abbia agito per il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.
9. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014