Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 9866
CASS
Sentenza 11 febbraio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'eventuale presenza del segreto professionale su quanto conosciuto dal testimone per ragione del proprio ministero, ufficio o professione non può essere rilevata direttamente dal giudice, ma deve essere eccepita dallo stesso soggetto chiamato a deporre, nell'ipotesi in cui egli venga a trovarsi in una delle situazioni individuate dall'art. 200 cod. proc. pen..

L'obbligo di avvisare il testimone della facoltà di astenersi, previsto dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione ai prossimi congiunti dell'imputato, non è applicabile ai soggetti espressamente indicati nell'art. 200 cod. proc. pen., a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze di cui era venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale).

L'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica alle persone indicate nell'art. 200 cod. proc. pen., alle quali è invece applicabile nel caso in cui esse siano state obbligate a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze conosciute per ragione della sua attività professionale).

Commentari3

  • 1Art. 51 Codice Deontologico Forense: “La testimonianza dell’avvocato”
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    L'art. 51 Codice Deontologico Forense – rubricato "La testimonianza dell'avvocato" - è collocato all'interno del Titolo IV, il quale a sua volta è rubricato "Doveri dell'avvocato nel processo". Tale Titolo, infatti, racchiude tutti quelli che sono gli obblighi gravanti sull'avvocato, sia nei confronti degli altri colleghi, che nei confronti dei magistrati e dei propri e altrui clienti. Per comprendere appieno il significato di questa norma, è necessario passare in rassegna ogni singolo canone, sì da evidenziare i punti salienti sui quali merita compiere una riflessione. Il canone primo dell'art. 51 Codice Deontologico Forense prescrive: "L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, …

     Leggi di più…

  • 2Sequestri presso giornalisti: va tutelata libertà di stampa (Cass. 9989/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019

    Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …

     Leggi di più…

  • 3Obbligo del segreto professionale: la testimonianza resa è comunque utilizzabile?Accesso limitato
    Alberto Tessier · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 9866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9866
Data del deposito : 11 febbraio 2009

Testo completo