Sentenza 5 febbraio 2010
Massime • 1
Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato abbia poi assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la quale circoscrive l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2010, n. 16255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16255 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 05/02/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 297
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 40206/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 21.10.2009 da:
avv. Cassotta Giorgio, difensore di ST TO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del 9 aprile 2009 della Corte di Appello di Potenza;
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza confermava la sentenza del 3 aprile 2008 con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato MA TO colpevole del reato a lui ascritto ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. (perché formava un falso attestato apparentemente a firma del
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Melfi dr.ssa Costantino Antonella in cui indicava come data di cessazione dell'attività artigianale del MA quella del 31.12.1985 (in luogo di quella 31.12.1987) che figurava sull'originale dell'attestato conservato agli atti del predetto corpo di Polizia Municipale) e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Pretore di Potenza 11.3.1998 irrevocabile il 21.10.1999, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione di legge. Lamenta, in particolare, che i giudici di appello non abbiano rilevato la violazione dell'art. 197 lett. d) connessa all'assunzione delle dichiarazioni dell'avv. Gianluigi Sacco, difensore del prevenuto, nel corso del procedimento di primo grado, nonostante l'incompatibilità con l'ufficio di testimone fosse prescritta solo per il difensore che avesse svolto attività d'investigazione difensiva e non anche nell'ipotesi di svolgimento, come nella specie, di attività difensiva nel corso del dibattimento. L'interpretazione estensiva ed adeguatrice dell'anzidetta disposizione processuale, nei termini proposti, si imponeva anche per il necessario rispetto delle norme costituzionali artt. 3, 24 e 11 Cost., in quanto, diversamente, si sarebbe posto un problema di costituzionalità.
Il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 2. - All'esame della prima doglianza giova certamente premettere una sintetica puntualizzazione della fattispecie processuale in oggetto. L'eccezione di inutilizzabilità riguarda la deposizione resa, in sede dibattimentale di primo grado, dal codifensore dell'imputato, che, nella stessa udienza, aveva svolto attività defensionale, procedendo anche all'esame di un testimone. Dismesso l'ufficio di difensore aveva poi assunto quello del testimone e, in tale veste, è stato quindi escusso dal giudice. L'avvenuta scissione delle due qualità pone l'atto processuale al riparo da sanzione di invalidità od inutilizzabilità, altrimenti inevitabile, considerato che il vigente sistema processuale non consente certamente il contemporaneo esercizio delle funzioni di difensore e di testimone, ontologicamente incompatibili tra loro (cfr., in tal senso, Cass. sez. 5, 3.6.1988, n. 8761, rv. 179053; cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11.4.2007, n. 19312, rv. 236644). Dunque, solo nella contestualità di esercizio delle due funzioni può ravvisarsi, per principio generale ed immanente dell'ordinamento giuridico, una ragione d'incompatibilità, potendo situazioni del tipo di quella in esame assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Tale interpretazione è in linea con il dato letterale dell'art. 197, lett. d), nel testo modificato dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397, art.
3. La norma prevede, infatti, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e per quanti abbiano formato la documentazione a riprova dell'anzidetta attività d'indagine e concerne, dunque, solo le relative risultanze che non possono essere veicolate nel processo attraverso lo strumento surrogatorio delle dichiarazioni testimoniali di chi abbia proceduto alla relativa acquisizione, in quanto diversamente sarebbe eluso il principio dell'oralità della prova, da acquisire in dibattimento nel contraddittorio delle parti, secondo i canoni del vigente sistema processuale. Con la modifica dell'art. 197, lett. d), il legislatore ha inteso equiparare, quanto al divieto anzidetto e per le indicate ragioni, la posizione del difensore che, ai sensi degli artt. 391 bis e seg., abbia proceduto ad attività investigativa a quella di chi abbia svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o ad un loro ausiliare. L'individuazione della ratto della previsione normativa e del suo ambito contenutistico consente di cogliere, agevolmente, l'infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale della stessa, nella parte in cui non prevede incompatibilità con l'ufficio di testimone del difensore che, nello stesso procedimento, abbia svolto attività defensionale, anche attraverso l'esame o controesame di testimoni, dovendosi limitare, per quanto si è detto, l'incompatibilità e, dunque, l'inutilizzabilità alla sola ipotesi di dichiarazioni testimoniali rese sul contenuto dell'attività investigativa direttamente svolta.
È appena il caso di osservare che, ai fini dell'esito del presente giudizio, un'eventuale inutilizzabilità della testimonianza dell'avv. Sacco sarebbe del tutto ininfluente, considerato che di tali dichiarazioni il giudice di appello non ha tenuto conto e che, comunque, il compendio indiziario - in applicazione di prova di resistenza - sarebbe comunque sufficiente a sostenere la penale responsabilità dell'imputato.
La seconda doglianza è priva di fondamento in quanto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata non presenta contraddittorietà, manifeste illogicità od incongruenze di sorta, avendo, con argomentare ineccepibile, espresso il ragionato convincimento che le risultanze processuali - costituite da riscontro documentale reputato inequivoco e da esiti di ineccepibile processo inferenziale - fossero idonee a sostenere il ribadito giudizio di colpevolezza, individuando nell'imputato il solo interessato all'anzidetta contraffazione, in quanto unico a poter ricevere vantaggio.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010