Sentenza 10 febbraio 2015
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È inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2015, n. 20470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20470 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/02/2015
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 328
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 24239/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLE SEBASTIANO N. IL 07/08/1954;
avverso l'ordinanza n. 423/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 12/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2013 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta - in sede esecutiva - nell'interesse di Pelle Sebastiano, tesa alla rideterminazione della entità della pena determinata nell'ordine di esecuzione numero 6/2002 RE .
In particolare, la Corte esamina la richiesta di esclusione dell'aumento di pena inflitto al Pelle nella decisione numero 1420 del 2001 - emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 9 luglio 2001 - in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 3 (la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più) e la ritiene, appunto, non accoglibile.
Ciò perché la parte aveva sostenuto che dopo la decisione in parola (che aveva affermato la penale responsabilità di dieci soggetti) era stata revocata nei confronti di uno dei condannati (NI AT) la sentenza da parte del Tribunale di Locri in funzione di giudice della esecuzione con provvedimento emesso il 7 marzo 2011. Da ciò si era argomentata la 'sopravvenuta illegalita' della pena inflitta in rapporto all'aumento per la circostanza aggravante, essendo state condannate solo nove persone, cifra inferiore al numero degli associati previsto dalla norma.
Ad avviso della Corte territoriale, la prospettazione difensiva è erronea in fatto ed in diritto, posto che la revoca della sentenza nei confronti di NI AT è stata disposta in riferimento a quanto previsto dall'art. 669 c.p.p., comma 1. (più sentenze di condanna emesse per il medesimo fatto). Detto soggetto, infatti, era stato già condannato per il medesimo fatto in un diverso procedimento. Pertanto il numero degli associati è da ritenersi pari a dieci, il che esclude la rilevanza del tema posto dalla difesa del Pelle.
Tra l'altro, la Corte territoriale aggiunge che in ogni caso la domanda è inaccoglibile in sede esecutiva, trattandosi di un potere (quello di escludere il rilievo di una circostanza aggravante) non riconosciuto al giudice della esecuzione. Ciò anche in rapporto al contestato aumento per la recidiva (in diversa decisione).
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, Pelle Sebastiano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. A parere della difesa la decisione emessa nei confronti di NI AT rende illegale l'aumento di pena per la ritenuta sussistenza, nel giudizio di merito, della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 7, comma 3 e tale effetto può essere dichiarato dal giudice della esecuzione, trattandosi esclusivamente di escludere la quota di sanzione riferibile a detta circostanza. Ciò sarebbe possibile anche in rapporto ad un aumento di pena eccedente i limiti di legge per una ritenuta recidiva.
2. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le considerazioni che seguono.
Il ricorrente ha proposto una domanda di rideterminazione del contenuto di un ordine di esecuzione di pene detentive emesso dal Pubblico Ministero.
Come è noto, tale provvedimento non è - di per sè - impugnabile, fermo restando che la giurisprudenza di questa Corte ammette la proponibilità di un incidente di esecuzione lì dove la parte contesti le modalità di determinazione delle pene concorrenti e ciò allo scopo di evitare situazioni pregiudizievoli (in tal senso, Sez. 1 del 23.10.1991 rv 189753). In tale ambito, tuttavia, non sono certo deducibili ipotetici vizi verificatisi nell'ambito del giudizio di merito posto a monte, vizi che avrebbero dovuto essere dedotti attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (è il caso delle modalità di determinazione della pena conseguenti al riconoscimento della recidiva) posto che l'incidente di esecuzione, per sua natura, non consente la rettifica dei contenuti della decisione irrevocabile al di là delle ipotesi tipiche previste dalle norme del codice di rito (artt. 667 e 676 c.p.p.). Il tema dedotto, dunque, riguarda la pretesa ineseguibilità della porzione di pena derivante dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 3, per un fatto successivo, rappresentato dalla revoca della sentenza di condanna nei confronti di NI AT, che avrebbe determinato la sopravvenuta carenza della condizione in fatto (numero degli associati inferiore alle dieci unità).
Sul punto, la risposta fornita dalla Corte territoriale è del tutto esente da vizi, fermo restando che il dispositivo meglio avrebbe dovuto essere qualificato in termini di rigetto (posto che la questione richiede una verifica interpretativa) e non di inammissibilità.
Esaminando il motivo che ha determinato la revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti del coimputato NI, la Corte di merito ha infatti evidenziato un dato che è di per sè decisivo, posto che tale revoca è stata emessa ai sensi dell'art. 669 c.p.p., comma 1; ciò implica che a carico del NI - sia pure in diverso procedimento - è stata emessa sentenza di condanna per il medesimo fatto.
Anche a voler ritenere astrattamente possibile un intervento correttivo in sede esecutiva (di recente ammesso nella diversa ipotesi di sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una disposizione incriminatrice che abbia determinato una modifica della cornice edittale di pena, da Sez. U. n. 42858 del 2014) il caso in esame non si presta ad una simile ipotesi di ampliamento interpretativo dei poteri del giudice della esecuzione posto che la valutazione congiunta delle più decisioni di merito intervenute sul medesimo fatto conduce al mantenimento della condizione legale di applicabilità della circostanza aggravante (il numero di dieci associati).
Il tema dedotto, ove il motivo della revoca della decisione nei confronti del coimputato fosse stato diverso, avrebbe al più potuto dar luogo ad una richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa a carico del Pelle ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a (inconciliabilità tra giudicati) fermo restando che la disposizione normativa di cui all'art. 631 c.p.p. - per come univocamente interpretata nella presente sede (da ultimo Sez. 6 n. 12307 del 3.3.2008, rv 239328) - risulta di ostacolo all'esperimento di tale mezzo straordinario di impugnazione lì dove si controverta del rilievo di una circostanza aggravante (il che, in ipotesi, pone il tema della coerenza sistematica e costituzionale di tale disposizione limitatrice).
Va pertanto disposto, per quanto sinora affermato, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015