Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.
L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.
Commentari • 3
- 1. Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023
L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …
Leggi di più… - 2. Recidiva reiterata: cosa comporta?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 dicembre 2020
- 3. Reato estinto, nessuna recidiva (Cass. 32492/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020
L'estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e qualora vi sia l'estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si deve tener conto agli effetti della recidiva. L'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (ud. 11/05/2018) 16-07-2018, n. 32492 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NICOLA Vito - Presidente - Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2016, n. 6673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6673 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
6 6 7 3/ 1 6 M 43 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - Dott. FRANCESCO IPPOLITO N. 139/2016 - Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO -Rel. Consigliere - N. 2275/2015REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA TRONCI Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ND N. IL 02/03/1988 avverso la sentenza n. 8546/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 13/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG Dott. GIOACCHINO IZZO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udit i difensor Avv. ; R.G.Cass. n. 2275/15 Corte Suprema di Cassazione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13.06.2014, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, applicava ad Arlind AN, in relazione ai contestati reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate (ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 576 n. 1 cod. pen.), unificati di fatto per continuazione, la pena complessiva di mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate equivalenti alla parimenti ascritta recidiva, ex art. 99, co. 1, cod. pen.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avv. P. Ciampa, lamentando violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: tanto per aver indebitamente fatto luogo a giudizio di valenza, nonostante che gli effetti penali derivanti dall'unico precedente penale a carico dell'imputato dovessero essere considerati estinti, per effetto del decorso di cinque anni dalla irrevocabilità della relativa sentenza, anche in tal caso emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di rito. Donde l'erronea contestazione della recidiva e, per l'effetto, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi estesa alle circostanze, come tale suscettibile di essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità.
3. Il P.G. in sede, con propria requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'illustrato ricorso.
4. Con successiva memoria, il difensore dell'imputato ha ribadito le già illustrate doglianze, in particolare significando come la correttezza della contestazione delle circostanze rientri nell'ambito dei compiti di verifica demandati al "giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
1. Invero, è fuor di dubbio che, nella vicenda in esame, concernente fatti posti in essere il 06.05.2014, il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato (30.10.2007) dell'unico precedente esistente a carico dell'imputato, costituito dalla sentenza di applicazione della pena emessa il 28.09.2007, abbia comportato l'estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali, ivi compresa, pertanto, la rilevanza dell'illecito ai fini della contestazione della recidiva (cfr., esattamente in Аб R.G.Cass. n. 2275/15 Corte Suprema di Cassazione termini, Cass. Sez. 3, sent. n. 7067 del 12.12.2012 - dep. 2013, Rv. 254742). E può parimenti convenirsi con la difesa del ricorrente che tali conseguenze si producono ipso iure, senza necessità di una formale declaratoria in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. n. 20068 del 22.12.2014 dep. - 2015, Rv. 263503). Tanto premesso, è appena il caso di significare che il controllo della corretta qualificazione giuridica del fatto, che la legge pone espressamente a carico del giudice, si estende pacificamente alle circostanze che connotino l'imputazione formulata e, dunque, ove risulti contestata la recidiva come nel caso in esame anche a - quest'ultima. Ne consegue che, stante l'intervenuta estinzione, ex lege, del solo precedente in forza del quale era stata elevata all'imputato la circostanza di cui all'art. 99 cod. pen., si è qui in presenza di un errore che inficia la stessa legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti, con conseguente invalidità dello stesso e della sentenza che lo ha recepito (cfr., esattamente in termini, in relazione ad un'ipotesi di erronea contestazione della recidiva per assenza di pregresse condanne, Cass. Sez. 2, sent. n. 36 del 15.12.2010, dep. 2011, Rv. 249488). Il che integra senza meno l'esigenza di specificità "rafforzata" che giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si è richiamato anche il requirente P.G.: cfr. Sez. Un. n. 25939 del 28.02.2013, P.G. in proc. Ciabotti ed altro, Rv. 255348 - deve assistere le doglianze mosse avverso una sentenza di applicazione della pena che abbia fatto proprie le richieste formulate dalle parti, posto che la critica svolta vale in effetti a disarticolare il provvedimento che pure ha recepito la domanda proveniente dallo stesso odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 29.01.2016 Presidenteдорожей L Il Consignere est. Andua drove DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doug Silvana DI PUCCHIO Z T O N 2