Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05-2 19% LA CORTE SUPREMA DI CAS Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 20924/00 Cron. 11:43 Dott. Alberto SPANO' Consigliere -Consigliere- Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Grazia CATALDI Consigliere - Ud.14/01/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso I dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 2003 giusta procura speciale atto notar Carlo Federico 153 -1- Tuccari, di Roma, del 17/11/00, rep. 55467; - resistente con procura avverso la sentenza n. 545/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 10/07/00 R.G.N. 2032/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 14/01/03 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRA'; Judito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bergamo in data 30 agosto 1995, l'accertamento dell'origine IN TR ha chiesto professionale della malattia (ipoacusia neurosensoriale da cui era affetto e la conseguente condanna bilaterale) dell'I.N.A.I.L. a costituire in suo favore la rendita di cui all'art. 74 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. L'Istituto, costituitosi in giudizio, contestava la domanda del ricorrente e ne chiedeva il rigetto. accoglieva la domanda, condannando I l Pretore adito 1'I.N.A.I.L. a corrispondere al ricorrente la rendita per Asy inabilità permanente con decorrenza dal 1° novembre 1992, oltre accessori sulla base di c.t.u. che accertava che il ricorrente era affetto dalla descritta patologia di origine professionale con grado invalidante dell'11-12% e che il minimo indennizzabile era stato raggiunto in data 17 settembre 1992. diCon sentenza 6/10 luglio 2000 n. 545 il Tribunale Bergamo, rinnovata la c.t.u. ed assunta prova per testi, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha respinto la domanda del IN. Questi i passaggi della decisione: a) sussiste l'esposizione al rischio professionale otolesivo, dimostrato dalla prova testimoniale espletata, cosicché il primo motivo di gravame 3 deve essere disatteso;
b) la domanda non può tuttavia essere accolta, perché la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel grado di appello ha accertato che il IN è affetto da ipoacusia neurosensoriale che determina un'inabilità nonlavorativa a sicura genesi professionale da rumore superiore al 7%, quindi non indennizzabile perché inferiore al minimo previsto dall'art. 74 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124; c) tale percentuale non può essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento di una rendita unificata con quella del 12% costituita dall'I.N.A.I.L. in data 15 novembre 1993, a decorrere dal 9 novembre 1991, per 4344 cefalea di origine professionale, perché tale precedente inabilità è estranea all'oggetto del contendere, non avendo il IN mai dedotto né in primo grado né nella comparsa di costituzione in appello di essere affetto da cefalea di malgrado la relativa rendita fosse origine professionale, stata costituita dall'I.N.A.I.L. in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio. Il Tribunale accoglieva quindi il secondo motivo di impugnazione (essendo il danno uditivo inferiore al minimo indennizzabile), e rigettava la domanda del IN. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione i IN, con due motivi. 4 L' intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con i primi due motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74, 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 100, 112, 278 c.p.c.; 2909 e 2697 C.C.; omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un epunto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 c.p.c.), il ricorrente si duole del mancato cumulo delle due inabilità. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro Aziy connessione, non sono fondati. Infatti questa Corte (Sezioni Unite 29.7.2002 n. 11198) ha statuito che inammissibile la richiesta in appello, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, di formulata ex art. 80 cumulo di un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile con una preesistente rendita relativa 2: diverso infortunio sul lavoro, non allegata nel ricorso introduttivo del giudizio, comportando tale richiesta la valutazione di fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 c.p.c., e non potendo d'altra parte trovare applicazione il disposto d.a.c.p.c., invocabile solo ove il diversodell'art. 149 infortunio sia intervenuto in corso di giudizio. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese, ex art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 14 gennaio 2003. Il Presidente безро Matouc Il Consigliere Estensore Aldo De Mattein IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería ✗ Oggi, =3 APR 2083 IL CANCELLIERE SOLLO, DI CANCELLIERECT ART. 10 Giovanni TE Inail\rendita-cumulo in appello-esclus RG 20924/2000 6