Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen. presuppone (come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato") una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, restando, invece, essa assorbita dall'art. 416 bis cod. pen. quando detta assistenza sia prestata da un aderente alla consorteria nell'ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi, secondo il "pactum sceleris".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2011, n. 15668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15668 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/12/2011
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1816
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 22454/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/12/2010 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, con rigetto nel resto;
uditi per il ricorrente gli avvocati Gaito Alfredo e Castronovo Giovanni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24 novembre 2009, il Tribunale di Agrigento condannava NI CA, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni sette di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di NA, in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6, per avere partecipato ad una associazione di tipo mafioso ("Cosa Nostra" di NA), di cui facevano parte tra gli altri anche IN PE, AL PE e IO Di AT, finalizzata al compimento di vari delitti nonché al controllo di attività economiche finanziate con il provento dell'attività delittuosa (in NA e altre località della provincia di Agrigento, fino al 24 novembre 2009), occupandosi il NI anche di favorire la latitanza di associati.
2. A seguito di impugnazione del NI, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, riduceva la pena ad anni cinque e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.
2.1. Osservava la Corte di appello che le prove della responsabilità del NI fondavano in primo luogo sulle dichiarazioni dei collaboratori AT OR, IO Di AT, IN PE.
Il OR aveva riferito delle fazioni mafiose, una capeggiata da LA NO e l'altra da RO RA - della quale ultima faceva parte il NI in posizione di rilievo - tra loro in lotta per il controllo del mandamento di Favara, in cui rientrava la famiglia di NA;
sfociata, tra l'aprile e il maggio del 1993, nella uccisione del RA e di RO RZ, appartenenti ciascuno ad uno dei due gruppi contrapposti.
Dal canto suo, il collaboratore Di AT aveva riferito che nel 1997 il NI gli era stato presentato "ritualmente" da FR NA, allora capo della provincia di Agrigento, tanto che su sua richiesta, nel 1998, il NI si era prestato a curare la latitanza di PE AR, divenuto capo della provincia di Agrigento, al quale aveva messo a disposizione la casa di campagna di proprietà del TE NG. Stando sempre alle dichiarazioni del Di AT, il NI in quel periodo aveva curato anche la latitanza di PE MA, del mandamento di Riesi, da lui fatto ospitare sia nella casa di campagna sia in quella nel centro di NA di proprietà della sorella, nonché la latitanza di TR PE, uomo d'onore di Favara, nonché, ancora, la propria latitanza, nel corso del 1999. Riferiva infine il Di AT che dopo l'omicidio di IO CA, e cioè a decorrere dal 2004, il NI, rimasto a disposizione dell'associazione mafiosa, si era schierato con PE AL, che aspirava al ruolo di capo- provincia in contrapposizione allo stesso Di AT.
Il collaboratore IN, poi, dichiarava di avere conosciuto il NI nel 1992, quale vice-capo della famiglia di NA capeggiata da RA RO, essendo stato invitato a farne parte da AE PE, altro componente della stessa famiglia. Alcuni anni dopo l'uccisione di RA RO, nel 2004, il RD, che si era temporaneamente distaccato da "Cosa Nostra", aveva presentato al NI tale ND EA, che intendeva fare parte della famiglia, e in quella occasione era stato invitato dal medesimo NI, ormai settantenne, a divenire il suo alter ego, con promessa di prestare garanzia in suo favore. Dopo di ciò, vi era stato un incontro tra lui, il NI, RO AN e il latitante PE AL, che, dopo l'uccisione del RA, aspirava a ricostituire la famiglia di NA;
e tale prospettiva, dopo qualche perplessità del NI, era stata da tutti accettata. Unitamente a tali fonti di prova soccorrevano gli esiti di intercettazioni telefoniche intercorse nel 2007 tra il NI, il TE NG UE e il Di AT, ritenute indicative di una preoccupazione del NI per la sopravvivenza della famiglia mafiosa, nonché di un'attività di favoreggiamento della latitanza di PE AL;
nonché gli esiti dei servizi di osservazione di p.g..
2.2. Da tale complesso di elementi di prova, ritenuti pienamente convergenti e sotto ogni aspetto attendibili, derivava, ad avviso della Corte di appello, tenuto conto dei dettati di cui all'art. 192 c.p.p., la prova della responsabilità dell'imputato per il delitto contestato.
Considerata il non eccessivo grado di pericolosità della condotta dispiegata e la tarda età dell'imputato, la Corte di merito reputava di ridurre la pena inflitta dal primo giudice, nei termini sopra specificati.
3. Ricorre personalmente per cassazione il NI, che deduce i seguenti motivi:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, fondata su elementi privi di rilievo sotto il profilo penale e comunque valutati illogicamente, stante la incoerenza e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la completa assenza di riscontri. Tali non potevano considerarsi la presunta condotta di veicolazione da parte sua di messaggi, che in realtà consisteva nella fornitura di uova al IN, ne' le due conversazioni intercettate, dalle quali non era ricavabile alcun dato riconducibile a una condotta inerente a un organismo mafioso. Per di più la non configurabilità di un simile organismo si ricavava sul piano strutturale dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal IN, che, a domanda del Presidente, aveva ammesso che il supposto sodalizio si componeva di sole due persone, lui e il NI;
punto per nulla considerato dalla sentenza impugnata.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 e 6, e di ritenuta equivalenza tra dette aggravanti e quelle generiche.
4. Ha poi depositato motivi nuovi, nell'interesse del NI, l'avv. Alfredo Gaito, che deduce:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416 bis c.p., anziché ai sensi dell'art. 418 c.p., dato che la condotta contestata sarebbe consistita meramente nella assistenza a latitanti, senza alcun elemento indicativo di un apporto dato in tal modo alla organizzazione mafiosa.
4.2. Omessa risposta alle censure difensive, con le quali era stata messa in luce la assoluta eterogeneità e non sovrapponibilità delle dichiarazioni rese da ciascuno dei tre collaboratori di giustizia OR, IN e Di AT. Di fatto la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo, in nessun modo riscontrate dalle altre ne' da altre fonti di prova, quali le due conversazioni intercettate.
4.3. Vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sulle aggravanti contestate.
Quanto all'aggravante dell'associazione armata, la sentenza si è meramente riportata a una presunta massima di esperienza circa la stabile dotazione di armi di un'associazione mafiosa e al fatto che l'imputato disponesse, singolarmente, di una pistola. Quanto all'aggravante del finanziamento delle attività economiche sottoposte a controllo dal sodalizio mediante il provento di delitti, la sentenza si basa incongruamente su una presunzione di intestazione fittizia dei beni riconducibili all'imputato, che si riducono a una casa di campagna intestata al TE e a una casa in NA intestata alla sorella, e che semmai avrebbe dovuto formare oggetto della contestazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto solo con riferimento alle aggravanti contestate, risultando nel resto manifestamente infondato.
2. Non si rinviene alcuna discrasia, ma anzi una apprezzabile convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori OR, Di AT e IN, i quali, sia pure con riferimento ai fatti cui avevano assistito, hanno concordemente riferito sulla posizione di spicco rivestita dal NI nell'ambito della consorteria di NA, e sui ripetuti apporti dallo stesso dati per favorire la latitanza di personaggi di spicco di "Cosa Nostra".
Non può essere accolta la prospettiva di una qualificazione di tali fatti ai sensi dell'art. 418 c.p., dato che questa fattispecie presuppone (come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato") una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, essendo invece essa assorbita dalla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. quando detta condotta di assistenza sia, come nella specie, prestata da un aderente alla consorteria e nell'ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi, secondo il pactum sceieris.
Infatti, come bene è stato posto in evidenza, tra le altre, da Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008, Pillari, Rv. 241701, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa(nello stesso ordine di idee, v. Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009, dep. 2010, Gariffo, Rv. 245703). Ogni contraria deduzione svolta nei ricorsi appare essere diretta a una rivalutazione degli elementi di fatto considerati dai giudici di merito che, in quanto esaurientemente e logicamente esposti, si sottraggono al sindacato di legittimità.
3. Come anticipato, la sentenza impugnata va invece annullata, con rinvio per nuova valutazione, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, sui punti relativi alle contestate aggravanti. Quanto a quella della disponibilità di armi da parte del sodalizio, la sentenza impugnata si è infatti limitata ad osservare che essa si ricavava dal fatto che "Cosa Nostra" è notoriamente un sodalizio armato, con ciò confondendosi la realtà sociologico-criminale caratterizzante storicamente "Cosa Nostra" con quella riferibile alla specifica struttura associativa in cui si è realizzata concretamente la condotta partecipativa;
mentre il possesso di un'arma da parte del NI è stato solo incidentalmente rimarcato, senza specifico collegamento di tale circostanza con la realtà associativa. Quanto all'aggravante del controllo delle attività economiche espletato dal sodalizio, la sentenza si fonda sulla mera presunzione secondo cui gli immobili di proprietà dell'imputato costituivano investimento dei proventi derivantigli dall'attività illecita posta in essere nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza. Ma, a parte la considerazione per cui in materia penale non possono valere presunzioni di sorta, appare evidente che con simile concettualizzazione la sentenza impugnata confonde la condotta di reimpiego di proventi illeciti conseguiti dall'imputato con le finalità proprie dell'associazione (assunzione o controllo di attività economici finanziate con i risultati di attività delittuose), di cui non è stato offerto il menomo conto. Al riguardo non può che essere conclusivamente ribadito che in tema di aggravanti del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, perché ricorra quella di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, sotto il profilo del reinvestimento dei profitti in imprese non è
sufficiente la mera dimostrazione dell'affiliazione del gruppo locale a "Cosa nostra", mentre per la configurabilità di quella di cui al comma 6 non è sufficiente che uno degli associati disponga di un'arma, perché le armi devono essere a disposizione dei compartecipi del gruppo (Sez. 6, n. 10800 del 21/09/2000, Gattuso, Rv. 218408).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 e 6, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2012