Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 2
In tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la contemporanea assenza di indicazione del riconoscimento della continuazione tra le fattispecie in contestazione, della individuazione del reato ritenuto più grave e degli aumenti e delle diminuzioni di pena operate, configura una mancanza assoluta di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, che trasmoda nel vizio di violazione di legge.
Commentario • 1
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La sentenza n. 1691 del 2 dicembre 2024, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Penale, dimostra ancora una volta come anche i casi apparentemente minori possano sollevare questioni giuridiche di grande interesse. Questa volta, sotto la lente della Suprema Corte, sono finiti un ombrello a scatto, cinque euro e il pianerottolo di un condominio. Il caso L'imputato, condannato in primo grado per furto aggravato e furto in abitazione, si era appellato sostenendo l'insufficienza delle prove e l'inapplicabilità dell'art. 624-bis c.p., affermando che il pianerottolo non fosse una pertinenza di privata dimora. La Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibile il reato di furto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 6828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6828 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3595
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 9271/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
CK LL N. IL 17/10/1964;
avverso la sentenza n. 349/2012 TRIB di S. Maria Capua Vetere, SEZ.DIST. di CASERTA, del 16/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore avv. Schiavo Domenico, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Caserta, con sentenza del 16.5.2013, all'esito di rito abbreviato, dichiarava CK LL responsabile dei seguenti reati: a) L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, (così come modificato dalla L. n. 248 del 2000), perché deteneva al fine di vendita n. 164 DVD, n. 25 per
Play Station e n. 75 CD musicali, illecitamente riprodotti e privi del prescritto timbro SIAE. b) art. 648 c.p., perché, al fine di trarne profitto per sè o per altri, acquistava i comunque riceveva i DVD e i CD di cui al capo a), di illecita provenienza a lui nota, in quanto compendio di illecita contraffazione;
in Caserta il 15.1.2011.
L'imputato veniva condannato, ritenuta quanto al fatto di cui al capo a) l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra le due fattispecie in contestazione e considerata la diminuente per il rito, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
pena sospesa, confisca e distruzione dei supporti in sequestro, a cura della P.G.. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deducendo unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b in relazione agli artt. 81 e 648 c.p.).
Deduce il P.G. ricorrente che il Tribunale avrebbe applicato una pena illegale, poiché sia la pena detentiva che quella pecuniaria risulterebbero inferiori nel minimo alle pene previste per il reato cosiddetto satellite.
Ritiene la Procura che in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice può liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per la stessa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione, a seguito del giudizio di comparazione con pena edittale maggiore nel minimo. Nel caso di specie la L. n. 633 del 1941, prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00, pertanto, assunta come violazione più grave quella di cui all'art. 648 c.p., sia pure nell'ipotesi attenuata del 2 comma, non sarebbe stato possibile determinare la pena finale in mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, senza indicare, peraltro, la pena base da cui si partiva, risultando in tal modo sia la pena detentiva che quella pecuniaria inferiori al minimo assoluto previsto per il reato contestato.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza, adottando i provvedimenti consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è fondato e, pertanto, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in punto di determinazione della pena.
2. Ed invero, come può facilmente evincersi da pag. 4 della sentenza impugnata, il giudice monocratico, affermata la sussistenza di entrambi i reati contestati e dato conto della riconducibilità della contestata ricettazione all'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. scrive: "Quanto al trattamento sanzionatolo, concesse all'imputato le circostanze attenuanti genetiche alla luce della sua incensuratezza, e tenuto conto del rito speciale prescelto, lo si condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa".
A voler tacere che, in motivazione, il giudice non operi alcun cenno al riconoscimento della continuazione tra i reati in contestazione - che pure viene indicata in dispositivo - e non specifichi, conseguentemente, quale sia il reato che abbia ritenuto più grave, nè dia conto, nemmeno cumulativamente, degli aumenti e delle diminuzioni di pena operate, o della pena base da cui è partito, appare evidente che la pena sia stata determinata in misura inferiore al minimo di legge.
Ed invero costituisce principio di diritto, costantemente affermato da questa S.C., che l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo (sez. 2 n. 19156 del 20.4.2007, Cattolico, rv. 236407 in un caso assolutamente speculare a quello all'odierno esame;
conf. sez. 3, n. 9261 del 28.1.2010, Del Prete e altro, rv. 246236; sez. 1, 13.1.1997, n. 4322). Il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. Un. n. 29539 del 28.2.2013, Ciabotti e altro, rv. 255348). Ciò posto, e considerato che la L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, come modif. dalla L. n. 248 del 2000 prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla multa dal minimo di Euro 2.582,00 al massimo di Euro 15.493,00, nel caso di specie il giudice a quo, assunta evidentemente come violazione più grave quella di cui all'art. 648 cpv. c.p., non avrebbe potuto pervenire, con l'aumento per la continuazione e pur con la diminuzione per le concesse circostanze attenuanti generiche e per il rito prescelto, alla pena pecuniaria finale di Euro 400,00 di multa, risultando evidentemente la pena pecuniaria assunta come pena base inferiore al minimo assoluto previsto per il reato concorrente contestato.
3. Peraltro si ritiene che vada ribadita la giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio (cfr., ex plurimis, sez. 2, n. 51731 del 19.11.2013, Foria, rv. 258108; sez. 6 n. 7777 del 29.1.2013, Bardeggia, Rv. 255052; sez. 2 n. 23653 del 15.5.2008, Rv. 240612), secondo cui, se l'aumento di pena che è possibile apportare ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., può astrattamente raggiungere il triplo della pena massima, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compreso la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. Ciò in forza della previsione contenuta nell'art. 533 c.p.p., comma 2 secondo cui "... se la condanna riguarda più reati,
il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati o sulla continuazione".
Tale assunto, peraltro, non contrasta con la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, ne' una nullità specifica della sentenza di condanna, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, giacché il precetto di cui all'art. 533 c.p.p., comma 2, non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale
(sez. 2, n. 23653 del 15.5.2008, Asseliti e altri, rv. 240612; conf. sez. 4, n. 6853 del 27.1.2009, Maciocco, rv. 242867; sez. 1, n. 3100 del 27.11.2009 dep. 26.1.2010, Amatrice ed altri, rv. 245958; sez. 2, n. 32586 del 3.6.2010, Ben Ali, rv. 247978; sez. 5, n. 7164 del 13.1.2011, De Felice, rv. 249710) Tuttavia, l'anzidetta omissione, in uno con quella mancante in ordine all'individuazione del reato più grave, agli aumenti e alle diminuzioni di pena operate, configura una assoluta mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, che sottrae alle parti il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio di motivazione della sentenza così rilevante da trasmodare nella violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in punto di determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015