Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2012, n. 7067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7067 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/12/2012
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3138
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 25228/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC MA N. IL 20/09/1978;
avverso la sentenza n. 6829/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LO CO propone di per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella resa dal tribunale della medesima città in data 8 aprile 2011, rideterminava la pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in anni e quattro mesi sei di reclusione ed Euro 30.000
di multa.
Deduce in questa sede il ricorrente l'erronea applicazione della legge penale per omessa concessione della attenuante del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 che, si fa rilevare, aveva chiesto anche il pubblico ministero in primo grado all'esito della conclusione del giudizio abbreviato.
Inoltre si fa rilevare che la corte di appello avrebbe dovuto comunque ridurre la pena inflitta all'imputato avendo quest'ultimo tra la sentenza di primo e di secondo grado conseguito la declaratoria di estinzione del reato relativamente un precedente specifico commesso anni prima. In virtù di ciò si sostiene che il giudice di appello non avrebbe potuto tenere conto della precedente condanna e, dunque avrebbe dovuto escludere la recidiva, riducendo la pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per quanto concerne il riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 avendo correttamente valutato i giudici di appello, nel respingere la richiesta, le modalità del fatto ritenute di per sè indicative della rilevanza della condotta. In questo senso appaiono adeguatamente osservati i principi enunciati da questa Corte secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, cit. D.P.R. può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Rv. 247911). È invece fondata la seconda questione.
Tra il primo ed il secondo grado è effettivamente intervenuta la ordinanza con cui in data 30 maggio 2011 il tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., dichiarava l'estinzione del precedente reato previsto dall'art. 73, cit. D.P.R. alla base della contestazione della recidiva, Sostiene la corte di appello che la recidiva andava comunque valutata perché l'estinzione del reato a seguito del patteggiamento non fa venir meno gli effetti penali della precedente sentenza.
Tale affermazione va attentamente valutata. Dal combinato dell'art.445 c.p.p. e art. 106 cod. pen. si evince chiaramente che la prima disposizione prevede che l'estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e l'articolo 106 del codice penale dispone al comma 2, in deroga al comma 1, che, qualora vi sia l'estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si debba tener conto agli effetti della recidiva.
È dunque errata l'affermazione della corte di appello con cui esclude la valenza dell'ordinanza estintiva ex art. 445 c.p.p. per la recidiva.
Di conseguenza la sentenza va annullata sul punto.
Alla rideterminazione della pena si può provvedere peraltro direttamente in questa sede eliminando dal calcolo complessivo l'aumento di pena di mesi tre di reclusione espressamente ricondotto dai giudici di appello alla recidiva.
Per quanto concerne la pena pecuniaria, la corte di merito ha invece confermato quella complessivamente inflitta in primo grado di Euro 30000.
Il tribunale era tuttavia pervenuto alla determinazione di quest'ultima partendo da una base di Euro 300000, operando un primo aumento di Euro 5000 per l'aggravante dell'art 61 c.p., n. 5; un ulteriore aumento di Euro 5000 per la recidiva ed, infine, ancora un aumento di Euro 5000 per la continuazione. L'importo totale di Euro 45000 è stato poi ridotto di 1/3 per la scelta del rito abbreviato. Oltre all'aumento della pena detentiva va quindi escluso dalla pena pecuniaria quello di Euro 5000 stabilito dal tribunale per la recidiva e, di conseguenza, mantenendo inalterati gli ulteriori conteggi, si deve rideterminare in questa sede la pena finale in anni quattro, mesi quattro ed Euro 23333, di multa.
Rimane invece fermo l'aumento di pena per la continuazione e per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
5. Nè si può ritenere che la declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. travolga automaticamente anche la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto di escludere le attenuanti generiche per i precedenti dell'imputato.
La dichiarazione estintiva ex art. 445 c.p.p. deve, infatti, confrontarsi con alcune specifiche limitazioni.
Anzitutto è pacifico nelle affermazioni di questa Corte che l'estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. in caso di sentenza di patteggiamento, non comporta anche l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, dal momento che il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5 prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace (Sez. 3, Sentenza n. 4868 del 20/12/2004 Rv. 230955). La pronuncia estintiva ex art. 445 c.p.p. non implica inoltre alcuna valutazione sulla personalità del reo.
In questo senso è stata sottolineata la diversa portata dell'istituto rispetto a quello della riabilitazione evidenziandosi in particolare che nel mentre l'estinzione della pena "patteggiata" si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale (art. 445 c.p.p., comma 2), la riabilitazione viene pronunziata all'esito di una valutazione di un effettivo approdo rieducativo del reo. Il che, secondo i più recenti arresti giustifica l'interesse ad ottenere la riabilitazione (non presente nella specie) anche in relazione a pena oggetto di patteggiamento per un reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 2 (Sez. 1, Sentenza n. 31089 del 18/06/2009 Rv. 244314). È corretto dunque il ragionamento dei giudici di appello nella parte in cui escludono le attenuanti in ragione dei precedenti dell'imputato potendo valutare la condotta anteatta del reo anche alla luce di pregressi comportamenti criminosi ancorché il reato sia stato successivamente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Peraltro si è in passato affermato che nemmeno la riabilitazione potrebbe precludere la valutazione dei precedenti penali e giudiziali e, in genere, della condotta e della vita del reo, antecedenti al reato, per la valutazione che l'art. 133 c.p., comma 2, n.
2. rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole (Sez. 6, Sentenza n. 9116 del 01/07/1998 Rv. 211580).
E, dunque, conclusivamente, in mancanza di ulteriori contestazioni in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche, la decisione dei giudici di appello va riformata esclusivamente in relazione al computo dell'aumento di pena per la ritenuta recidiva.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza limitatamente all'aumento di pena per la recidiva che elimina e ridetermina la sanzione in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 23.333,33 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013