Sentenza 6 aprile 2016
Massime • 1
La disciplina della partecipazione all'udienza a distanza impone che siano costantemente assicurate all'imputato la visione dell'aula e l'ascolto di quanto in questa viene detto nonché la possibilità di intervenire quando esigenze processuali o di difesa lo richiedono. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale la Corte d'appello, pur rilevando che la grave forma di ipoacusia lamentata dall'imputato non era stata documentata, né segnalata da relazione sanitaria, aveva predisposto un sistema di cuffie e, successivamente, un impianto di amplificazione del suono per agevolarne la partecipazione a distanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2016, n. 24077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24077 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2016 |
Testo completo
IN CALCE 24077/ 1 6 ANNOTAZIONE 24077 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da SC Ippolito Presidente Sent. n. 625 sez. 6/04/2016 P.U. EA Tronci Angelo Costanzo Relatore R.G.n.1953/2016 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato nell'interesse di AR CI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] contro la sentenza n. 29997/2015 emessa il 15/07/2015 dalla sesta sezione penale della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Luigi Orsi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. -sentiti i difensori delle parti l'avvocato IU Gandolfo, del Foro di Marsala, per l'Associazione antiracket "Io non pago il pizzo.. e tu?" e per l'Associazione Antiracket Marsala Onlus, l'avvocato IU Novara, del Foro di Trapani, per l'Associazione antiracket e Antiusura Trapani, l'avvocato Ettore Barcellona, del Foro di Trapani per il Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre Onlus Palermo, l'avvocato Davide Bambina, per l'Associazione antiracket e Antiusura Alcamese, che si associano alla richiesta del Procuratore Generale;
sentiti i difensori degli imputati, gli avvocati IU Di Cesare, per IM NG, Vito Di Graziano, del Foro di Trapani, per CA La RO, SC Petrelli, del Foro di Roma, e IU Oddo, del Foro di Palermo, per CI AR, IU LE, del Foro di Marsala, per PA PA, che concludono per l'accoglimento dei ricorsi 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Marsala, con sentenza n.136/2014 del 6/02/2014, ha condannato CA La RO e IM NG, mentre ha assolto (ex art.530, comma 2, cod. proc. pen.) per non aver commesso il fatto CI AR e PA PA, dal reato loro ascritto ex art. 416-bis, commi 1, 2,3,4 e 6, cod. pen. (capo A). Decidendo sugli appelli del Procuratore distrettuale di Palermo e di CA La RO e IM NG, la sesta sezione penale della Corte di appello di Palermo con sentenza n.29997/2015 emessa il 15/07/2015 - in - parziale riforma di quella del Tribunale di Marsala, ha condannato CI AR e PA PA per il reato loro ascritto al capo A, riqualificandolo ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. per il solo AR, escludendo per entrambi l'aggravante ex art. 416-bis, comma 6, cod. pen., e ha applicato loro la libertà vigilata. Ha, inoltre, ridotto le pene inflitte a CA La RO e IM NG, escludendo per entrambi l'aggravante ex art. 416-bis, comma 6, cod. pen.. 2. Contro la sentenza della Corte di appello hanno presentato ricorso i quattro condannati chiedendone l'annullamento.
2.1. Nel ricorso nell'interesse di AR si deducono: a) inosservanza degli artt. 417, lett. b), cod. proc. pen. R 111, comma 3, Cost. e 6 CEDU con riferimento alla imputazione ex art. 416-bis cod. pen., perché non risulta specificato quale condotta agevolatrice della associazione criminale l'imputato avrebbe tenuto nel settore dei lavori pubblici e quali famiglie dei capimafia detenuti avrebbe sostentato;
b) inosservanza degli artt. 522 cod. proc. pen. e 6, par. 1 e 3, lett. a) e lett. b), in relazione all'art. 111 Cost. con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, essendo stato riconosciuto un concorso esterno alla associazione di stampo mafioso costituente fatto diverso rispetto alla contestata partecipazione alla stessa;
c) inosservanza degli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), e 533, cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente al contributo alla associazione criminale e al correlato elemento psicologico del reato, al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e alla necessità di elaborare una motivazione rafforzata per la riforma della sentenza assolutoria di primo grado;
d) erronea applicazione degli artt. 110, 115 cod. pen. relativamente al concorso esterno nel reato ex art. 416-bis cod. pen. e alla prova del dolo inerente alla fattispecie;
e) inosservanza degli artt. 2, 416-bis e 62-bis cod. pen., 2 per violazione del principio regolatore della successione delle leggi penali nel tempo con riferimento alla pena, e vizio di motivazione perché le più recenti condotte di AR, non superando la primavera del 2008, non potrebbero essere sanzionate (pur essendo stata la pena determinata nel minimo) con le pene aumentate dettate dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008; f) vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante ex art. 416-bis, comma 4, cod. pen, alla applicazione delle pene accessorie e della misura di sicurezza;
g) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 78 e 79 cod. proc. pen. per avere posto a carico di AR le spese sostenute da parti civili (quelle diverse dal Comune di AM di Licata e dalla associazione Antiracket Io non pago i pizzo.. E tu?") in relazione alle quali già il Tribunale non aveva condannato al risarcimento dei danni i coimputati NG e La RO riconosciuti colpevoli.
2.2. Nel ricorso nell'interesse di PA si deducono, con motivo unico (ma composito), erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: per la valutazione di fatti già considerati da precedente sentenza, che lo assolse dal reato ex art. 416-bis cod. pen. (contestato dal 1994 al 1998), come non conducenti a sua responsabilità ex art. 416-bis cod. pen.; per la mancata verifica di tutto il materiale probatorio, stante l'assoluzione dell'imputato nella sentenza di primo grado appellata dal solo Pubblico ministero;
nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3 Nel ricorso nell'interesse di La RO si deducono: a) inosservanza degli artt. 61 e 474 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per non avere il IO consentito la partecipazione al processo in aula, avvenuta solo tramite videocollegamento, anche se le condizioni di salute dell'imputato escludevano esigenze di sicurezza;
b) inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nell'utilizzo dei contenuti delle conversazioni intercettate;
c) inosservanza dell'art. 416-bis, commi 1,2,3,4 e 6 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la sentenza affermato la responsabilità di La RO sulla base della precedente sussistenza di una associazione di stampo mafioso diretta da FE e NG, senza provare l'esistenza di una nuova associazione con la sua partecipazione (pagg. 7-15); d) inosservanza degli artt. 378 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 15 maggio 1991 e vizio di motivazione per essere stata qualificata la condotta di La RO ex art. 416-bis cod. pen. e non come favoreggiamento personale;
e) inosservanza degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
f) 3 violazione dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. per mancanza di prova della consapevolezza da parte di La RO della circostanza imputatagli.
2.4. Nel ricorso nell'interesse di NG si deducono violazione di legge e vizio di motivazione: a) per essere stata la sua responsabilità fondata su facta concludentia non costituenti indizi gravi e precisi delle condotte imputate e, in particolare, erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per illogicità nella valutazione dei contenuti delle conversazioni ambientali;
b) relativamente all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. per essere stata a lui addebitato l'aggravante dell'essere l'associazione armata pur non risultando questa provata neanche per l'associazione; c) relativamente all'art.62-bis cod. pen. per essere state negate le circostanze attenuanti generiche, pur esistendo elementi di valutazione favorevoli (la tarda età, la contenuta durata delle condotte, il ruolo subalterno, la mancanza di responsabilità per reati-scopo), e applicato una misura di sicurezza nella misura massima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo "se l'imputato risulta colpevole ... al di là di ogni ragionevole dubbio", (art. 533, comma 1, cod. proc. pen., implica che, in mancanza di nuovi dati probatori, la reformatio in pejus della sentenza di assoluzione di primo grado deve poggiare su una argomentazione tale da elidere il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze (Cass. pen.: Sez. 6, n. 40159/2011, Rv. 251066; Sez. 6, n. 4996/2012, Rv. 251782). Poiché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, occorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo, non soltanto sui vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ritiene minare la motivazione della sentenza di primo grado, e sviluppi un ragionamento che elimini la sostenibilità di quanto ritenuto dal primo giudice (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). Pertanto, la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve sviluppare una duplice argomentazione idonea sia confutare quella che regge la sentenza di primo grado sia a fondare un giudizio di responsabilità 2. Sulla base dei canoni sopra richiamati sub 1, il ricorso di AR risulta fondato nei suoi motivi centrali.
2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati. La genericità della contestazione incide 4 negativamente sulla possibilità di una adeguata scelta della linea di difesa da assumere. Ne deriva, per converso, che l'enunciazione del fatto risulta "chiara e precisa" ex art. 429 cod. proc. pen., quando consente di difendersi da ogni elemento di accusa. In questa prospettiva, la contestazione non va riferita, in senso stretto, al solo capo di imputazione, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, consentono all'imputato di conoscere quanto gli si addebita (Cass. pen.: Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772). Nel caso in esame, il capo di imputazione con sufficiente chiarezza attribuisce a AR il ruolo di sindaco stabilmente dedito a favorire gli interessi della associazione criminale, particolarmente nel settore degli appalti comunali. Né viola il diritto all'equo processo ex art. 6, par. 3 CEDU e il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per concorso esterno a un'associazione mafiosa dopo un rinvio a giudizio per partecipazione alla stessa perché non si tratta di due - diverse ipotesi delittuose, ma di distinte estrinsecazioni di condotte riconducibili alle medesime fattispecie criminose - purché la concreta condotta sia sufficientemente descritta nell'imputazione (Cass. pen. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258138; Sez. 5, n. 21077 del 25/03/2004, Rv. 229194; Sez. 6, n. 10457 del 11/07/2000, Rv. 220534), come lo è nel caso in esame, in cui peraltro il fatto non ha ricevuto quella qualificazione giuridica più grave che è oggetto del principio affermato dalla Corte EDU, con sentenza 11-12-2007, SI (Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Rv. 253109; Sez. 6, 12-11-2008, n. 45807).
2.2. Invece, il terzo e quarto motivo di ricorso risultano fondati. Il Tribunale ha ritenuto (pagg.43-44) che i contenuti delle conversazioni intercettate non provano uno "strutturale sostentamento economico ai capi- detenuti e alle loro famiglie", perché: a) i riferimenti della moglie e della figlia di ZI (soggetto detenuto e in posizione apicale nella locale famiglia di Cosa nostra) al fatto che AR mettesse a loro disposizione biglietti aerei presso suo TO (titolare di una agenzia di viaggi) non stanno in conversazioni in cui è interlocutore e appare improbabile che le loquenti (moglie e figlia del detenuto ZI) si siano lasciate sfuggire affermazioni compromettenti ben dovendo attendersi di essere intercettate;
b) il TO di AR nega che questi abbia finanziato i viaggi e manca una indagine sul numero e sulle date dei viaggi dei quali, comunque, non potrebbe escludersi che si sia trattato di atti di mera liberalità c) gli autisti del Comune hanno escluso di essere stati messaggeri di scuse di AR per un suo discorso antimafia;
d) manca prova di una richiesta di sostegno da parte di VÀ e di un effettivo appoggio da parte di esponenti 5 dell'associazione mafiosa circa l'intervento di Cosa Nostra in sostegno della elezione di AR all'assemblea regionale, mentre l'appoggio datogli da FE risulta di carattere solo personale;
e) le opinioni espresse da CI in alcune conversazioni telefoniche circa i favori del sindaco AR alla associazione mafiosa non hanno valenza probatoria e le irregolarità (non meglio specificate) nella aggiudicazione delle gare pubbliche indette dal Comune rilevate dalla ispezione della Prefettura, vanno attribuite alla commissione che le ha dirette ma non sono automaticamente riconducibili anche a AR, né vi è prova che abbiano giovato alla associazione mafiosa;
f) durante il lungo periodo di intercettazione delle sue conversazioni, le espressioni di AR nulla indicano circa la sua appartenenza alla associazione mafiosa;
g) le acquisizioni istruttorie rendono plausibile che lo zio e il padre di AR siano stati uccisi da Cosa nostra, sicché è più probabile una sua avversione che una sua vicinanza alla associazione;
h) nel periodo in cui è stato sindaco, AR ha più volte espresso pubblicamente giudizi negativi sulla mafia e si è impegnato per l'effettivo riutilizzo dei beni confiscati e per promuovere la legalità, ha adottato provvedimenti restrittivi della discrezionalità negli appalti dei lavori pubblici e il Comune si è costituito parte civile in processi contro associazioni mafiose. La sentenza della Corte di appello ha analizzato le argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado (pagg.2-10) e le controargomentazioni contenute nell'appello del Pubblico ministero (pagg.26-30). Dopo avere richiamato le indagini sulla famiglia mafiosa di AM di AR (pagg.45- 51) e, in particolare il ruolo di VA CI (già maresciallo di pubblica sicurezza e responsabile delle certificazioni antimafia e del controllo delle patenti dei sorvegliati speciali presso la Prefettura di Trapani), quale desumibile dai contenuti delle intercettazioni ambientali delle sue conversazioni, ritenendolo soggetto inserito "nelle più intime faccende mafiose locali" ma sottovalutato dai giudici di primo grado (pagg.51-66), la sentenza ritiene la assoluzione, con formula dubitativa, di AR "non condivisibile nella sua impostazione esegetica generale laddove ha proceduto a una parcellizzazione del compendio istruttorio peraltro sottovalutando taluni essenziali dati probatori rappresentati, essenzialmente, dalle plurime intercettazioni ambientali" e approdando a una qualificazione delle condotte di AR in termini di "concorso esterno" nel reato ex art. 416-bis cod. pen.. In questa direzione valorizza: a) i contenuti di una conversazione fra SC UP (mafioso detenuto) e IL EC conversazione tra RD FE e VA CI per ricavarne la conclusione che UP e FE (pagg.71-78) intendevano appoggiare elettoralmente ARper conto dell'associazione; b) la minaccia rivolta da La 6 RO al sindaco AR di contrastarlo nella successiva campagna elettorale se non avesse trasferito a altro servizio il vigile urbano che lo aveva multato (pag. 79); c) i contenuti di conversazioni nelle quali ZI (detenuto) e sua moglie e sua figlia si dolgono di un discorso contro la mafia del sindaco AR del quale però richiamano l'impegno a sovvenzionare i viaggi delle due donne per andare a trovare il congiunte - e la non plausibilità della versione, datane dalle due donne in dibattimento, secondo cui esse intendevano tranquillizzare il congiunto circa la non gravosità economica dei loro viaggi, non comprendendosi perché avrebbero dovuto (in altre conversazioni, in assenza di ZI) indicare in AR il loro sovvenzionatore, né perché si siano recate presso l'agenzia di suo TO per prelevare biglietti, non convincendo - per altro verso - l'argomento (espresso nella sentenza di primo grado) che, se avessero voluto screditare AR, avrebbero confermato la valenza accusatoria dei loro dialoghi in dibattimento, dove - invece - li hanno smentiti (pagg.80-91). Vale osservare che il giudice d'appello per riformare in peius la sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - ex l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso DA c/Moldavia - a rinnovare l'istruttoria dibattimentale se approda a una condanna dopo una rilettura degli esiti della prova dichiarativa senza reinterpretarne il contenuto o l'attendibilità ma valorizzando elementi trascurati dal primo giudice o suoi travisamenti nel valutare le dichiarazioni (Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, Rv. 260867). Nel caso in esame, la Corte di appello espressamente concorda con il Tribunale nel ritenere i dati acquisiti insufficienti a provare la partecipazione di AR alla associazione, ma li valorizza per dimostrarne la condotta di concorrente esterno (pagg.92-92) e a questo chiave interpretativa connette alcuni dati: la comprensione mostrata da ZI per il discorso antimafia di AR considerato necessario per evitare sospetti di infiltrazioni mafiose nel Comune (pag. 92); il giudizio, espresso da CI a sua moglie, secondo cui PA "è il referente...di CI AR dalla mafia", e il riferimento alla circostanza che AR ne aveva voluto la presenza (quale esponente della famiglia mafiosa di AM di AR) a un incontro con il deputato regionale Ruggirello per la raccolta dei voti dell'elettorato locale (pagg. 94-100); il fatto che CI abbia detto alla moglie (senza che emergano intenti calunniatori) di avere commentato con l'imprenditore IU Ciaccio la spartizione degli appalti presso il Comune sotto l'egida di AR e PA (pag. 102), che si sia recato a casa del capomafia FE per discutere dei rischi di commissariamento del Comune di AM derivanti dalla ispezione della 7 Prefettura (affermando che "AR si è fidato di troppa gentaglia (..) perché CI in fondo non so se è cazzone"), non potendosi trascurare che CI fu sottoposto a custodia in carcere (confermata nei vari gradi del giudizio cautelare) ex art. 416-bis cod. pen. (pagg. 102-109); l'ispezione presso il Comune di AM ha rilevato plurime irregolarità alcune delle quali indirettamente a favore di soggetti collegabili alla associazione mafiosa e AR, quale sindaco, aveva comunque il compito di vigilare sulla commissione di gara (formata da dirigenti comunali) che le produsse (pagg.109-114); in un loro dialogo (pagg.114-115) i coimputati La RO e NG si lamentano della gestione degli appalti comunali perché troppo frammentati ("il sindaco infila tutte piccole cose"); i discorsi antimafia di AR, le costituzioni del Comune quale parte civile in processi contro l'associazione mafiosa, il regolamento e l'istituzione dell'albo delle imprese volti a migliorare la trasparenza della gestione degli appalti sono frutto della "strategia camaleontica" dell'imputato (pagg.120-121); il fatto che dalla intercettazione di numerose conversazioni di AR non si ricavino indizi a suo carico può dipendere da varie cause (pagg.120-124), mentre deve registrarsi che in contesti diversi i contenuti delle conversazioni di differenti interlocutori diversi forniscono indizi a suo carico (pagg.124-126). In definitiva, la Corte di appello ha inteso confutare la sentenza del Tribunale con una duplice reinterpretazione dei dati acquisiti che non si limita a una diversa valutazione della loro attitudine a provare determinati fatti storici ma riqualifica la condotta dell'imputato - che avrebbe favorito la associazione con la gestione degli appalti comunali in cambio dei voti necessari a farlo eleggere - come concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso. Tuttavia, la sentenza della Corte di appello non riesce nella necessaria confutazione degli argomenti della sentenza di primo grado, per due distinte ma convergenti ragioni: a) la rivisitazione dei dati acquisiti poggia su interpretazioni plausibili ma non prive di alternative parimenti plausibili, fra le quali quelle seguite dal Tribunale;
b) la riqualificazione giuridica della condotta di AR non risulta fondata. Assume il ruolo di "concorrente esterno" chi - non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo della affectio societatis fornisce un concreto e volontario (non eventuale) contributo che - abbia avuto un'effettiva rilevanza causale e che, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti a ampio raggio come Cosa nostra, di un suo particolare settore di attività o ramo territoriale) perché volto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231671; Sez. 2, n. 8 34979 del 17/05/2012, Rv. 253657). Invece, la sentenza della Corte di appello trascura la valutazione dell'elemento psicologico del concorso esterno alla associazione a delinquere di stampo mafioso costituito dal dolo generico - diretto, ma non meramente eventuale, nel senso che il contributo al rafforzamento della associazione, seppure non obiettivo unico o primario della condotta, deve essere stato previsto e perseguito come suo risultato almeno altamente probabile (Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012 - dep. 24/04/2012, Dell'Utri ed altri, Rv. 252330) e non puntualizza adeguatamente il ruolo - (verosimilmente nel settore degli appalti) che AR avrebbe svolto, perché neanche menziona almeno un singolo episodio di concreto apporto alla associazione criminale. L'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso rende inutile l'esame degli ulteriori motivi di ricorso sopra richiamati.
3. Sulla base dei canoni richiamati sub 1, il ricorso di PA è fondato.
3.1 Secondo l'ipotesi accusatoria, PA era l'associato destinato a tenere i contatti con il sindaco AR e con l'articolazione territoriale di Cosa nostra. La sentenza del Tribunale lo ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. osservando che: a) gli elementi a carico di PA sono tratti da intercettazioni, per lo più riguardanti interlocutori terzi e non coinvolgenti direttamente l'imputato, nonché dagli esiti di alcun servizi di osservazione;
b) le confidenze di CI alla moglie non hanno significativo valenza indiziante anche perché rivolte a un soggetto (la moglie) non in grado da fargli da contraltare critico (pagg.80- 86); c) dalla conversazione fra IL EC e UP FR si desumerebbe che PA è soggetto che "è entrato nel giro troppo tardi, pizzicava pure qualche cosa", ma da questo non può desumersi una sua partecipazione alla associazione criminale (pagg.86-87); d) gli incontri di PA con NA non costituiscono indici precisi e univoci di un rapporto privilegiato pertinente alle attività della associazione (pagg.87-102) e, in definitiva, né dalle intercettazioni né dagli incontri emergono specifici elementi dai quali desumere il ruolo nella associazione (pag. 102-103).
3.2. Nella sentenza della Corte di appello espressamente si indica che vengono utilizzati elementi di valutazione relativi a un periodo (1994-1998) in relazione al quale PA era stato imputato ex art. 416-bis cod. pen. e assolto. La preclusione del giudicato impedisce l'esercizio dell'azione penale per la condotta che ne ha formato oggetto, ma non ostacola una rinnovata valutazione dei dati acquisiti in processi ormai conclusisi che siano rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati perchè è irretrattabile la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico (Sez. U, n. 2110 9 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203765; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256724). Su queste basi, la Corte di appello ha "sovvertito il giudizio assolutorio di primo grado" e "provato l'organico inserimento di PA PA nell'organizzazione mafiosa" considerando che: a) CI era soggetto che aveva una conoscenza qualificata delle vicende della associazione (pagg.130- 134); l'ispezione della Commissione prefettizia preso il Comune di AM di Licata ha riscontrato irregolarità in tre appalti a favore del fratello di PA (pagg.134-135); b) PA e AR parteciparono all'incontro con il deputato regionale Ruggirello (pagg.136-137); c) la conversazione fra EC e UP indica che PA beneficiò di favori da parte di AR (pagg.138-139); d) gli incontri fra PA e RD FE denotano il ruolo di partecipe alla associazione del primo (pag.151); d) in una conversazione FE esorta EA RI, che lo informa del furto di una automobile avvenuto nella sua concessionaria, a parlare con PA dicendogli che egli invece parlerà con i "picciotti" e, effettivamente, dopo poche ore l'auto del RI fu ritrovata (pagg.152-154).
3.3. La ricostruzione della Corte di appello non richiedeva una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale perché come nel caso della posizione di AR giunge a un giudizio di colpevolezza tramite una rilettura delle testimonianze non contestandone i contenuti o l'attendibilità ma valorizzando diversamente gli elementi probatori considerati dal primo giudice. Tuttavia, la motivazione della sentenza non confuta gli esiti assolutori del primo grado di giudizio perché non rende coesi i dati acquisti precisandone una interpretazione che determini il ruolo che PA avrebbe svolto nella associazione della quale lo ritiene partecipe. Pertanto, va annullata con rinvio a altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo completo esame del materiale probatorio con gli stessi poteri del giudicante la cui sentenza è stata annullata, ma secondo un percorso logico diverso da quello censurato e con adeguata motivazione sul punto sopra precisato. Da quanto precede deriva l'inutilità dell'esame degli altri motivi.
4. I ricorsi di La RO e NG risultano inammissibili.
4.1. Il primo motivo del ricorso di La RO è manifestamente infondato. La disciplina della partecipazione all'udienza a distanza prescrive che siano costantemente all'imputato sia la visione dell'aula sia l'ascolto di quanto vi viene detto e che possa intervenire quando esigenze processuali o di difesa lo richiedono (Sez. 1, n. 28548 del 10/04/2008, Rv. 241195). Nel caso in esame, la Corte di appello pur rilevando che la lamentata "grave forma di ipoacusia" non è stata documentata, ha disposto la predisposizione di un sistema di cuffie per 10 consentire a La RO di "concentrare l'ascolto" (osservando peraltro, con argomento risolutivo, che la partecipazione diretta all'udienza non avrebbe fatto superare il problema) e, successivamente, pur rilevando che la relazione sanitaria non segnalava difetti uditivi ha fatto approntare un impianto di amplificazione del suono.
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso di La RO è manifestamente infondato. Le dichiarazioni accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: al chiamante in reità o correità che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel - corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori o da sua convenienza non può equipararsi chi conversa, tranne che non risulti che conscio di essere intercettato, abbia voluto trasmettere agli inquirenti informazioni volte a accusare qualcuno di un reato (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Rv. 259673). Posto quanto precede, il ricorso sul punto risulta del tutto generico, limitandosi a enunciare dei principi non confrontati con gli specifici contenuti delle emergenze istruttorie.
4.3. Il terzo motivo del ricorso di La RO e il primo motivo di quello di NG riguardano il merito della ricostruzione delle condotte dei ricorrenti, effettuata dalla Corte d'appello (pagg. 16-20) in termini plausibili, esenti da interne incompatibilità e nella linea della confermata sentenza di primo grado (pagg.16-20). Nel giudizio di legittimità, la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può tradursi in nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. In altri termini, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto" - perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito - mentre è consentito dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui il giudice di merito ha fondato il suo convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in questi casi non vengono reinterpretati gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma si verifica soltanto se questi esistono (Cass.pen.: Sez.4, n.4675 del 17/05/2006, dep.2007, Rv.235656; Sez.4, n.35683 del 10/07/2007, Rv.237652; Sez.5, n.30440 del 22/06/2006, Rv.234603). Nella fattispecie è proprio --- inammissibilmente - la valutazione da parte del giudice del significato probatorio complessivo delle dichiarazioni testimoniali quella che viene contestata. 11 4.4. Il quarto e il quinto motivo del ricorso di La RO sono manifestamente infondati. Gli si ascrive, con riferimento al capo A di avere svolto (assieme a NG) una metodica attività di controllo e un "monitoraggio delle attività produttive del territorio", al fine di mettere in contatto il capomafia RD FE con imprenditori locali alla ricerca di commesse pubbliche in sub- appalto (pag. 105 della sentenza del Tribunale, pagg. 16-20 della sentenza della Corte di appello). In questo modo, egli ha interagito organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, con una condotta di partecipazione alla sua vita che non riducentesi all'episodico aiuto a un associato, resosi autore di reati, a eludere investigazioni o a sottrarsi a ricerche della polizia che n costituisce reato di favoreggiamento (Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Rv. 256987; Sez. 6, 40966 del 08/10/2008, Rv. 241701).
4.5. Il sesto motivo del ricorso di La RO e il secondo motivo del ricorso di NG possono trattarsi congiuntamente e sono manifestamente infondati. La circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma 4, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati о lo ignori per colpa. Nello specifico caso dell'associazione denominata Cosa nostra, la sua stabile dotazione di armi costituisce fatto notorio non ignorabile (ex plurimis: Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Rv. 211901).
4.6. Quanto ai motivi di ricorso relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si rileva per La RO, la Corte di appello lo ha congruamente motivato con il non emergere di elementi di valutazione favorevoli e per il sussistere di condizioni negative - indicate nella gravità della condotta, nel "radicamento dell'imputato nelle azioni mafiose" e nella sottoposizione a sorveglianza speciale (pag. 194), mentre relativamente a NG, nel ricorso in appello nulla si deduce circa il diniego delle circostanze generiche in primo grado peraltro motivato con "il rilevante danno sociale e economico causato dalle condotte (..) e anche il precedente penale a carico" - né circa la applicazione delle misure di sicurezza, sicché le correlate doglianze risultano inammissibili in questo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di La RO e NG, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento in favore della parti civili "Io non pago il pizzo...e tu" delle spese sostenute in questa fase 12 liquidate in complessivi euro 3600,00, comprensivi di spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione delle spese in favore del difensore avvocato IU Gandolfo in qualità di antistatario ex art. 93 c.p.c.. Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di AR CI perché il fatto non sussiste. Annulla altresì la sentenza nei confronti di PA PA e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 6/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente SC IppolitoShree Angelo Costanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 GIŲ 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E SUPR T R EMA O C 13 do CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Canarione - Sesta Seбиргеше con ordinareta w° 24853/16 del 31/5/16 zione Penale- e deportata il 15/6/2016: MA R A P M U E S B T P R Corregge il dispositivo della sentenza in data 6 aprile 2016 della Sesta Sezione O C della Corte di Cassazione nei confronti di La RO CA e NG IM con l'inserimento, dopo le parole "in favore del difensore IU Gandolfo in qualità di antistatario ex art. 93 c.p.c." della frase "ed in favore delle parti civili Associazione Antiracket e Antiusura Trapani e Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese delle spese sostenute nella fase, che si liquidano in complessivi euro 3.600, comprensivi di spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, per ciascuna di esse". >> CASSAZIO A NE M Rome, 16 GIU 2016 E I A R D M P E A M Il Funzionario Giudiziario E (IL GRECO