Articolo 3 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 gennaio 2001
Art. 3. 1. All' articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 197 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 197 (Incompatibilita' con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato [c.p. 110, 113] o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile [ c.p.p. 648];
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b);
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter.".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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