Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2013, n. 15003
CASS
Sentenza 27 febbraio 2013

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La testimonianza resa da un difensore, in violazione dei doveri deontologici in tema di segreto professionale, è utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali previste a pena di inutilizzabilità.

Non commette il reato di cui all'art.615 bis cod. pen., né quello di cui agli articoli 617 e 623 cod. pen. colui che assiste ad una conversazione telefonica svoltasi fra altre persone, in quanto autorizzato da una delle stesse. (Fattispecie relativa alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza resa da colui che ascolti il colloquio in modalità viva voce).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2013, n. 15003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15003
Data del deposito : 27 febbraio 2013

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