Sentenza 20 settembre 2013
Massime • 1
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
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- 1. Acquisto di cose di sospetta provenienza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2013, n. 41002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41002 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente - del 20/09/2013
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1984
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 34669/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO CC nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/11/2011 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. LETTIERI Nicola che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29/11/2011, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi sez. dist. di Cinquefrondi del 3/12/2004, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2, rideterminava la pena inflitta a TO CC in mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto con riferimento all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione ed alla mancata qualificazione del fatto come incauto acquisto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su un motivo infondato. Difatti, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. In tal senso questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata la particolare esperienza maturata dal ricorrente nel settore, derivante dall'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di frutta, nonché la mancata allegazione di una versione alternativa credibile si pongono come coerente prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della merce rinvenuta in suo possesso;
nella decisione di primo grado, appunto, veniva evidenziato che l'imputato aveva riferito di avere acquistato il carico di mele riconosciuto come quello sottratto a OT SE da un tale De Gennaro, pagandolo al prezzo di mercato, senza fornire indicazioni o prove documentali idonee a rendere più precisa e circostanziata la propria dichiarazione.
Tutto ciò vale ad escludere, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, qualsiasi vizio della motivazione anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., non potendo il fatto, per le considerazioni sopra svolte,
essere inquadrato nell'ipotesi dell'incauto acquisto di cui all'art.712 cod. pen.. Difatti, sulla base di quanto sopra detto, la Corte
territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era corretta, sussistendo l'elemento materiale e quello psicologico del delitto di ricettazione. E la scelta effettuata dai giudici di merito si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale in tema di ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (sez. 2 n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013