Sentenza 10 luglio 2015
Massime • 2
Deve ritenersi legittima l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento come "notitiae criminis", costituenti, nel procedimento "ad quem", il presupposto di nuovi ed autonomi provvedimenti autorizzativi, senza che sia necessario il deposito di verbali e registrazioni relativi al procedimento "a quo", giacché in tal caso non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen., che disciplina il differente profilo dell'utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite in altro procedimento.
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento "a quo" - tra cui anche i nastri di registrazione - presso l'autorità competente per il procedimento "ad quem" non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2015, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2015 |
Testo completo
475 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1072 - Presidente - Sent. n. sez. Maurizio Fumo CC 10/07/2015 Paolo Antonio Bruno - R.G. N. 21392/2015 Alfredo Guardiano Paolo Micheli - Relatore - Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AG AS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 21/03/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
: udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Francesco Fasano, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Il 21/03/2015, il Tribunale del riesame di Lecce riformava parzialmente l'ordinanza emessa in data 13/02/2015 dal Gip dello stesso Tribunale, in forza della quale era stata disposta a carico di AS AG la misura cautelare della custodia in carcere quale partecipe di una associazione di tipo mafioso collegata alla "sacra corona unita", operante nel settore del gioco d'azzardo e della distribuzione di dispositivi per l'intrattenimento presso esercizi pubblici [capo a)]. L'attività del gruppo criminale riguardava, in particolare, la commercializzazione e l'installazione di congegni per il gioco, anche in forme vietate (come il c.d. "video-poker"), e/o mediante accesso a servizi offerti da soggetti privi della necessaria concessione della competente autorità amministrativa: detti dispositivi, in gran parte del tipo "totem", risultavano prodotti da imprese riconducibili al sodalizio, con l'imposizione ai titolari dei locali dell'obbligo di utilizzare soltanto gli apparati in questione, in regime di sostanziale monopolio, nonché di versare una percentuale sui proventi incassati. Così facendo, secondo l'ipotesi accusatoria, l'associazione facente capo ai - fratelli De OR riusciva anche ad appropriarsi delle suddette attività commerciali, quando i soggetti minacciati non erano in grado di onorare gli impegni assunti, ovvero di restituire somme che il gruppo medesimo aveva dato loro in prestito. All'indagato, cui erano addebitati anche reati (aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152/1991) ex artt. 4, commi 1 e 4, della legge n. 401/1989, 640-ter, 718 e 719 cod. pen. [capi b) e c)], veniva ascritto un ruolo di prestatore del proprio nome, dietro compenso, «per la intestazione fittizia della ditta "Italiani Group Sport di AG AS", figura giuridica in realtà nella esclusiva disponibilità di RI e AS De OR, costituita per la gestione del gioco d'azzardo illegale mediante apparecchi elettronici e/o telematici>>; in tal modo, secondo l'ipotesi accusatoria, il AG «collaborava nella distribuzione degli apparecchi illegali presso gli esercizi pubblici>>. Il Tribunale riqualificava il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello di associazione per delinquere ex art. 416, escludendo al contempo la sussistenza della circostanza aggravante di cui al citato art. 7 del d.l. n. 152/1991 con riferimento ai capi b) e c): ne derivava l'annullamento del titolo custodiale quanto all'addebito da ultimo richiamato, non rientrando il reato contestato nei limiti edittali consentiti ex lege per l'applicazione della misura di maggior rigore. Il AG si vedeva quindi sostituire la custodia cautelare in carcere con la diversa misura dell'obbligo di presentazione quotidiano presso la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente: il collegio sottolineava come i fatti contestati all'indagato risalissero ad epoca anteriore al novembre 2012, con un conseguente intervallo temporale rispetto all'adozione del provvedimento de - libertate - di circa tre anni. Tale circostanza, indicativa di un "proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela", portava alla conclusione dell'adeguatezza di una misura di minor rigore, dovendosi anche considerare 2 l'esclusione del carattere mafioso dell'associazione ed il «ruolo di secondaria rilevanza avuto dall'indagato».
2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe propone ricorso per cassazione la difesa del AG, che deduce: violazione di legge processuale e carenze motivazionali con riguardo alle operazioni di intercettazione compiute nel corso delle indagini preliminari Il Gip, nel provvedimento emesso in data 24/06/2011 con il quale erano state autorizzate le attività di captazione, si era riferito ad un procedimento (n. 12606/08 R.G.N.R.) dove erano state già acquisite intercettazioni, ma certamente diverso da quello in corso a carico (anche) del AG, che recava il n. 3219/11: i risultati di quelle prime intercettazioni erano stati quindi utilizzati senza che il fascicolo de quo fosse presente in atti. In definitiva, la motivazione del primo decreto autorizzativo era stata fondata su atti non versati nel carteggio;
i decreti successivi, che si basavano comunque sui risultati delle prime intercettazioni, avrebbero dovuto considerarsi parimenti nulli. Il P.M., malgrado la formale eccezione spiegata, che avrebbe dovuto imporre il deposito dei verbali e delle registrazioni in argomento (come pure degli atti degli ulteriori procc. nn. 498/09 e 5589/13 R.G.N.R.), non risulta avervi ottemperato, con la conseguente violazione «non solo dell'art. 270 cod. proc. pen., ma, più genericamente, dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., essendo stato impedito il diritto a difendersi su questioni rilevanti del procedimento penale»>; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 401/1989 - La difesa sottolinea innanzi tutto il perdurante interesse dell'indagato a dolersi della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato in questione (malgrado l'annullamento dell'ordinanza restrittiva, per effetto dell'esclusione dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152/1991), in quanto la presunta associazione per delinquere sub a) avrebbe avuto ad oggetto anche la commissione di quelle condotte illecite;
condotte che, al più, avrebbero dovuto invece integrare ipotesi contravvenzionali ai sensi dell'art. 718 cod. pen., trattandosi di accesso a giochi di azzardo senza alcuna raccolta di scommesse "a distanza". Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato a dare apoditticamente per provato che i dispositivi del tipo "totem" commercializzati dalle ditte facenti capo al presunto sodalizio fossero collegati alla rete internet, senza però offrire alcuna prova (non essendovi stati concreti accertamenti sul punto) che la prima schermata statica di uno dei giochi [...] fosse l'inizio del 3 еня programma che riproduceva nelle sue regole fondamentali il gioco di un videopoker, e che avesse insito in sé il fine di lucro>>; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. Secondo la difesa, l'inesistenza di gravi indizi con riferimento all'unico reato-fine ascritto al AG (tra quelli assunti come programmati dal sodalizio criminoso) non può che comportare il venir meno del quadro indiziario anche in ordine al sotteso reato associativo;
violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, pur applicando a carico dell'indagato una misura di minore afflittività, non avrebbe spiegato «da dove si sia tratto il convincimento dell'esistenza delle residue esigenze di tutela della collettività». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Quanto al primo motivo, è comunque evidente che nella fattispecie concreta non si pongono problemi di utilizzazione probatoria del contenuto di intercettazioni eseguite in altro procedimento, ma ci si trova dinanzi a notitiae criminis che da altro procedimento provengono, e nel quale risultano acquisite a seguito di intercettazioni. Tali notizie di reato, trasfuse in una informativa curata dalla polizia giudiziaria e richiamata sia nell'ordinanza impugnata che negli scritti difensivi, costituiscono pertanto il presupposto, nell'ambito del presente à ed altro, rispetto al precedente - procedimento, per nuove e del tutto autonome intercettazioni: una situazione, in definitiva, in nulla difforme da quella, assolutamente ordinaria, in cui la polizia giudiziaria richiede, all'esito di indagini già svolte, di sottoporre alcuni telefoni ad intercettazione o di dare corso alla captazione di comunicazioni fra presenti. In ogni caso, e ad abundantiam, qualora si ritenesse di dover applicare al caso in esame le previsioni di cui all'art. 270 cod. proc. pen. (il che, per le ragioni esposte, è invece da escludere), deve ricordarsi che «in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo.; detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che - dichiarando l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, comma secondo, 111 Cost., dell'art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate - amplia i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all'art. 271 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. V, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv 243609). Per consolidata giurisprudenza, del resto, «ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime» (Cass., Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv 229244; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. I, n. 19791 del 06/02/2015, Alberti). Né il giudice del procedimento, diverso da quello nel quale le intercettazioni furono autorizzate, è tenuto a rilevare l'inutilizzabilità dei relativi risultati, per violazione degli artt. 267 o 268 del codice di rito, gravando invece sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 cod. proc. pen. Deve anche aggiungersi che la non necessarietà di alcun deposito ex art. 270 cod. proc. pen. discende proprio dall'influire le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo sulle autorizzazioni del procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato, richiesta dall'art. 267 dello stesso codice (v. Cass., Sez. II, n. 30815 del 26 aprile 2012, Parisi): il che, in definitiva, conferma l'assunto iniziale secondo cui, nel caso oggi sub judice, non si pone alcun problema di rapporto fra procedimenti diversi e di conseguenti implicazioni in punto di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in quello precedente.
1.2 Certamente inammissibile appare il motivo di ricorso della difesa afferente la presunta mancanza di gravi indizi di colpevolezza a proposito del reato di cui all'art. 4 della legge n. 401/1989: a dispetto del prospettato, perdurante interesse a contestare la ravvisabilità dei delitti ipotizzati (perché assunti quali reati fine di una associazione ex art. 416 cod. pen. ritenuta pur 5 Аня sempre configurabile), una eventuale pronuncia di questa Corte favorevole alla ricostruzione difensiva dovrebbe comunque portare all'annullamento di un capo dell'ordinanza che sia pure per altra ragione, ovvero a causa della esclusione - dell'aggravante ad effetto speciale più volte ricordata risulta già annullato. In ogni caso, a pag. 18 della relativa motivazione, l'ordinanza oggetto di ricorso risulta avere già chiarito che nel caso di specie non vi è alcuna possibilità di ravvisare meri illeciti contravvenzionali, al di là di quanto sottolineato la difesa in punto di carenza degli accertamenti compiuti sulle caratteristiche dei dispositivi;
infatti, il Tribunale di Lecce evidenzia che, nel corso di intercettazioni telefoniche, più di un sodale si era manifestato pienamente consapevole della illiceità dei "totem" proprio perché tali apparati consentivano raccolte di scommesse ("è vietato perché il totem dà l'intermediazione"), sino alla definitiva conferma dell'assunto accusatorio da parte dell'Ispettore dei Monopoli Dario Panico (che, colloquiando con l'altro sodale Antonio Mancino, spiegava come la questione da affrontare fosse assai delicata, con tanto di precisazione che "il problema è che siamo in presenza di attività di scommesse hai capito ?"). Non a caso, i giudici del riesame sottolineano altresì come i fratelli De OR non trattassero i "totem" attraverso società a loro riconducibili, ma solo ricorrendo a ditte individuali fittiziamente intestate a terzi, tra cui quella in apparenza gestita dal AG.
1.3 Quanto infine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, sia pure nella forma di cui all'art. 416 cod. pen., il Tribunale di Lecce ha correttamente posto in risalto la sistematica dedizione del gruppo facente capo ai De OR ad attività di manipolazione fraudolenta e successiva distribuzione di apparecchi elettronici dotati di schede attraverso le quali, mediante alterazione del software del gioco lecito, era possibile realizzare il gioco vietato del videopoker, attivabile mediante immissione di password così da superare i sistemi di sicurezza predisposti, nonché i giochi tipici delle slot-machines omettendo il collegamento alla rete internet attraverso la lecita intermediazione di soggetti in possesso di regolare concessione. In tal modo, da un lato venivano frodati gli ignari giocatori che si vedevano diminuire la percentuale di vincita normativamente - prevista - e, dall'altro, veniva frodato il fisco, diminuendo, sino in taluni casi ad annullarla, la trasmissione delle giocate alla competente Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e determinando in tal modo un forte decremento dell'imposizione tributaria applicata. L'associazione, capeggiata dai fratelli De OR, si avvaleva di numerosi sodali con compiti ben definiti, realizzando i reati-fine anche attraverso la creazione di ditte individuali e società commerciali gestite di fatto dai De OR, ma formalmente intestate a prestanome, come appena rilevato anche a proposito del AG, affidando ad altri compartecipi il compito di promuovere il noleggio dei dispositivi e di curare poi i rapporti con i titolari degli esercizi commerciali dove questi erano stati installati. L'inserimento della doppia scheda o comunque la realizzazione di modifiche al software sì da accedere, mediante una combinazione di tasti diversa per ogni apparecchio, a giochi d'azzardo illeciti, è risultata - contrariamente a quanto lamentato dalla difesa - non solo dai più o meno completi accertamenti tecnici espletati sul materiale in k sequestro, ma anche da contributi offerti su base testimoniale (v., ancora a pag. 14 dell'ordinanza impugnata, le dichiarazioni rese da AR VA). Con specifico riguardo alla posizione del AG, infine, i documentati rapporti fra l'indagato ed altri membri del gruppo (emersi dalle intercettazioni richiamate dai giudici di merito) appaiono ragionevolmente valorizzati nell'ordinanza impugnata ai fini della conferma della gravità del quadro indiziario: in punto di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. c), del codice di rito, deve ritenersi corretto il riferimento ai plurimi ed eterogenei precedenti penali del ricorrente, valutato unitamente al rilievo del suo inserimento in un contesto associativo criminale di notevole spessore» (v. pag. 43).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del AG al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/07/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheliбратя Maurizio Fumo ediifiity DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 4 FEB 2016 Lou win IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 7