Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2015, n. 4758
CASS
Sentenza 10 luglio 2015

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Deve ritenersi legittima l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento come "notitiae criminis", costituenti, nel procedimento "ad quem", il presupposto di nuovi ed autonomi provvedimenti autorizzativi, senza che sia necessario il deposito di verbali e registrazioni relativi al procedimento "a quo", giacché in tal caso non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen., che disciplina il differente profilo dell'utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite in altro procedimento.

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento "a quo" - tra cui anche i nastri di registrazione - presso l'autorità competente per il procedimento "ad quem" non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1La prima applicazione dei principi della sentenza "Scurato" nella
    Luigi Giordano · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2015, n. 4758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4758
Data del deposito : 10 luglio 2015

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