Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
Mentre per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.proc. pen. si deve operare una valutazione globale del fatto, nell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha rilievo esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente verificatosi. Pertanto, le due attenuanti possono coesistere e sono compatibili solo se la valutazione del danno patrimoniale effettivamente arrecato sia rimasta estranea al giudizio della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione e ciò perché il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione.
Commentario • 1
- 1. Attenuante del danno patrimoniale: incompatibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 gennaio 2024
1. La questione La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata che, a sua volta, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa per il reato di ricettazione. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. In particolare, secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere l'attenuante del danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2003, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Fantacchiotti Presidente
Dott. Giuliano Casucci Consigliere
Dott. Franco Fiandanese Consigliere
Dott. Giacomo Fumu Consigliere
Dott. Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IO;
avverso la sentenza in data 9.10.2001 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. G. Fumu;
udita larequisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. dott. L. Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
LI IO è stato dichiarato colpevole, con doppia sentenza conforme, dei reati di cui agli artt. 171 ter, lett. b), l.633/41 (capo A), 470 in relazione all'art. 469 (capo B) e 648 c.p.
(capo C), per avere ricevuto al fine di profitto e detenuto al fine di porle in commercio nove videocassette abusivamente duplicate, sette delle quali prive del contrassegno Siae e due con impronta falsificata, tutte provenienti da illecita riproduzione commessa da ignoti. Veniva viceversa assolto dall'imputazione, formulata ai sensi dell'art. 528 c.p., di commercio ed esposizione di cassette oscene (capo D).
I giudici di merito ritenevano dimostrata la consapevolezza della provenienza illecita (duplicazione abusiva) della merce da parte dell'imputato, che la deteneva nel proprio esercizio commerciale occultata in un cassetto, nonché la sua destinazione alla vendita. Con riferimento, in particolare, a quest'ultimo aspetto, si specificava nel provvedimento di primo grado che doveva considerarsi irrilevante la deposizione resa sul punto da un teste a discarico - tale Giunti, ex dipendente e frequentatore del negozio dell'imputato - secondo cui quest'ultimo deteneva le videocassette per farne prestito a conoscenti ed amici, non per la vendita;
e ciò in quanto tali affermazioni, ad avviso del pretore, "si riferiscono ad una prassi che l'imputato può benissimo aver esercitato, ma non riguardano le cassette oggetto del processo".
Con l'atto di appello l'imputato sottoponeva a critica, tra l'altro, quest'ultima conclusione, sottolineando il rilievo della deposizione Giunti perché fosse negata la finalità di commercio della contestata detenzione e denunciando la sostanziale inversione dell'onere della prova operata nella sentenza di condanna. Con il ricorso per cassazione si denuncia, innanzi tutto, la mancanza della motivazione, nella decisione di secondo grado, in ordine al predetto motivo di gravame;
osserva il ricorrente come la Corte di appello abbia omesso ogni riferimento alla testimonianza indicata, confermativa della giustificazione della detenzione fornita dalla difesa, contraddittoriamente ritenendo che la custodia delle videocassette in luogo separato ed occultato derivasse dalla consapevolezza della loro provenienza illecita e non dalla natura del loro contenuto.
Si deduce, altresì, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta illiceità delle cassette prive del contrassegno, in relazione alle quali, si rileva, è stata apoditticamente esclusa la possibilità di una perdita accidentale o per usura del medesimo, le cui modalità di applicazione, all'epoca sei fatti, non erano specificamente disciplinate dal regolamento Siae;
ed in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., negata in base alla valutazione della rilevanza sociale ed economica del tipo di violazione e non sulla effettiva tenuità del danno patrimoniale.
Le censure sono fondate nei limiti che saranno di seguito esposti. Osserva il collegio, innanzi tutto, come i giudici di merito abbiano logicamente - e dunque incensurabilmente - ritenuto provata sia la illecita origine (da abusiva riproduzione) delle videocassette in oggetto, attesa l'assenza o la palese falsificazione del contrassegno Siae, sia la consapevolezza di tale illiceità in capo all'imputato, anche in ragione della non attendibile giustificazione circa la loro provenienza.
Nessuna carenza argomentativa può quindi ravvisarsi su tale specifico punto;
ne' vale, in proposito, dedurre che solo con il regolamento approvato dal Dpcm 11.7.2001 (successivo al fatto contestato) sono state disciplinate le modalità di applicazione del bollino Siae, atteso che la legislazione vigente all'epoca (art. 123 l. 633/41, d.l. n. 9/87, Rd 18.5.1942, n. 1369) di questo imponeva comunque l'apposizione sicché sarebbe stato onere dell'interessato adeguatamente dimostrarne l'avvenuta perdita accidentale o lo smarrimento.
Deve precisarsi, inoltre, che pure la destinazione ad un uso meramente privato (prestito a conoscenti ed amici) delle res in sequestro, quale dedotta dal ricorrente, integra comunque il "profitto per se o per altri" che caratterizza l'elemento psicologico del delitto di ricettazione, in quanto il concetto di "profitto" nei reati contro il patrimonio comprende non solo il vantaggio economico o l'incremento patrimoniale ma anche, più in generale, qualunque soddisfazione o piacere che l'agente si ripromette di trarre dalla condotta criminosa (e ciò a prescindere dalla considerazione che in ogni caso il ricorso ad una videoriproduzione abusiva anziché all'originale determina, per i suoi minori costi, un'utilità pecuniaria).
Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis c.p. ed il ricorso, in parte qua, deve essere rigettato.
Quanto alle contestazioni sub A) e B), rileva il collegio che i reati ivi rubricati richiedono, insieme alla detenzione, il fine del commercio o della vendita;
più specificamente l'art. 171 ter, lett. b (nel testo vigente all'epoca) sanziona la condotta di chi pone in commercio le duplicazioni abusive e l'art. 470 c.p. quella di chi pone in vendita "cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione".
Si è più su precisato come il giudice di primo grado avesse ritenuto sussistere tali condotte e l'imputato avesse censurato, con il gravame di merito, detta conclusione.
Ebbene, la Corte di appello ha fondato la conferma della sentenza pretorile, anche in ordine allo specifico punto qui in esame, esclusivamente argomentando (non senza qualche palese contraddizione in quanto, avendo dapprima affermato che l'occultamento della merce non poteva essere determinato - come sostenuto dalla difesa - dal contenuto osceno dei videofilm sequestrati, poiché nell'esercizio commerciale se ne trovavano esposti vari altri analoghi di legittima origine, ha smentito subito dopo quest'ultimo assunto, ritenuto non provato in relazione all'imputazione di violazione dell'art. 528 c.p.) sulla base della dimostrata consapevole provenienza illecita delle videocassette oggetto del processo;
con ciò il giudice di secondo grado ha omesso di esaminare la specifica doglianza dell'imputato e di approfondire in particolare la questione, con essa sottopostagli, concernente la rilevanza della deposizione Giunti, non disattesa ma ritenuta ininfluente dal pretore con giustificazione espressamente sottoposta a critica della quale, tuttavia, manca ogni considerazione nel provvedimento impugnato. Nè vale affermare, come si legge in motivazione, che il comportamento dell'imputato sarebbe comunque soggetto a sanzione penale ai sensi dell'art. 474 c.p., il quale punisce non solo chi pone in vendita, ma anche chi "mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati"; ed invero, a prescindere dalla discutibile assimilabilità, ai fini del falso, dell'impronta di una pubblica certificazione contemplata dall'art. 470 al marchio o segno distintivo dell'opera o del prodotto presi in considerazione dall'art. 474 c.p., deve ritenersi che se la Corte di appello avesse ritenuto la sussistenza di quest'ultima ipotesi criminosa avrebbe dovuto innanzi tutto porsi il problema della correlazione tra accusa contestata e sentenza e quindi, ove risolto positivamente il quesito, esplicitamente mutare la qualificazione giuridica del fatto, traendone le debite conseguenze sia in ordine alla quantificazione della pena (edittalmente differente) che al necessario esame della persistenza o meno del reato sub A, il quale prevede come elemento essenziale, nella formulazione applicabile in specie, la detenzione per il commercio ovvero il fine di lucro. L'omessa motivazione in relazione alla doglianza difensiva sul punto della destinazione al commercio o alla vendita delle videocassette in sequestro integra il vizio di legittimità descritto dall'art.606, lett. e, c.p.p. ed impone l'annullamento del provvedimento impugnato in riferimento ai capi A e B dell'imputazione, con rinvio al giudice di merito che rinnoverà il giudizio tenendo conto di quanto sopra.
Infondata è, viceversa, la doglianza concernente il rigetto della richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., anche se deve essere corretta, in proposito, al motivazione della sentenza, che ha giustificato la decisione sul presupposto della rilevante gravità del fenomeno della c.d. "pirateria". Siffatta argomentazione, che ha riguardo al complessivo disvalore della fattispecie concreta, sarebbe stata idonea, invero, a negare l'attenuante speciale del delitto di ricettazione di cui all'art.648 cpv. c.p., per il riconoscimento della quale, come insegna la giurisprudenza di questa sezione (sez. II, 11.3.1992, Pm in proc. Serra, rv 191060; sez. II, 18.5.1993, Crobu, rv 195496), si deve operare una valutazione globale del fatto;
nell'applicazione della circostanza prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., viceversa, ha rilievo esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente verificatosi. Tuttavia, secondo quanto affermato dalle sezioni unite della suprema Corte (ud. 26.4.1989, Beggio, rv 182221), l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., è compatibile con l'ipotesi attenuata della ricettazione prevista dall'art. 648 cpv. c.p. solo se la valutazione del danno sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza quest'ultima, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, la circostanza prevista dall'art. 62 n. 4 deve ritenersi assorbita, atteso che il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione. Nella specie si rileva come la motivazione adottata dal primo giudice per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 cpv. c.p., la quale ha avuto riguardo al limitatissimo numero delle videocassette illecite rinvenute, ha tenuto conto della globalità del fatto comprendendovi il ridotto danno patrimoniale che ne è derivato, sicché non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 62 n. 4 c.p. Il ricorso sul punto deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A e B (artt. 171 ter lett. b l. 633/41 e 470 c.p.) dell'imputazione e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 06 FEBBRAIO 2003.