Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2003, n. 5895
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

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Massime1

Mentre per il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.proc. pen. si deve operare una valutazione globale del fatto, nell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha rilievo esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente verificatosi. Pertanto, le due attenuanti possono coesistere e sono compatibili solo se la valutazione del danno patrimoniale effettivamente arrecato sia rimasta estranea al giudizio della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione e ciò perché il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione.

Commentario1

  • 1Attenuante del danno patrimoniale: incompatibilità
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 gennaio 2024

    1. La questione La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata che, a sua volta, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa per il reato di ricettazione. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. In particolare, secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere l'attenuante del danno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2003, n. 5895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5895
Data del deposito : 14 gennaio 2003

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