Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2010, n. 27746
CASS
Sentenza 18 febbraio 2010

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È illegittimo il sequestro preventivo a fini di confisca di beni equivalenti al profitto del reato di frode nelle pubbliche forniture, qualora quest'ultimo venga identificato con le somme anticipate da un istituto bancario a seguito della cessione "pro solvendo" dei crediti vantati dall'imputato nei confronti della P.A. frodata.

Commentario1

  • 1D. lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di "profitto"
    Franco Bonelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    19 dicembre 2011 | D. lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di "profitto" confiscabile/sequestrabile Il contributo di un autorevole civilista sulla nozione di "profitto"da reato SOMMARIO: 1. Le tre sentenze esaminate. - 2. Principi giuridici in tema di determinazione del "profitto del reato". - 3. Le due decisioni della Cassazione (Cass., sez. VI, nn. 27746/2010 e 35748/2010). - 4. La decisione del Tribunale di Milano (Trib. Milano 3.11.2010/3.1.2011).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2010, n. 27746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27746
Data del deposito : 18 febbraio 2010

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