Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
È illegittimo il sequestro preventivo a fini di confisca di beni equivalenti al profitto del reato di frode nelle pubbliche forniture, qualora quest'ultimo venga identificato con le somme anticipate da un istituto bancario a seguito della cessione "pro solvendo" dei crediti vantati dall'imputato nei confronti della P.A. frodata.
Commentario • 1
- 1. D. lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di "profitto"Franco Bonelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
19 dicembre 2011 | D. lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di "profitto" confiscabile/sequestrabile Il contributo di un autorevole civilista sulla nozione di "profitto"da reato SOMMARIO: 1. Le tre sentenze esaminate. - 2. Principi giuridici in tema di determinazione del "profitto del reato". - 3. Le due decisioni della Cassazione (Cass., sez. VI, nn. 27746/2010 e 35748/2010). - 4. La decisione del Tribunale di Milano (Trib. Milano 3.11.2010/3.1.2011).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2010, n. 27746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27746 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/02/2010
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 295
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43517/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
1) BU CA, N. IL 25/12/1967;
avverso l'ordinanza n. 206/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 21/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Selvaggi E., che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore avv. Galasso A. e avv. Grasso C.F., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 21/9/2009, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., annullava il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente adottato, il 20 luglio precedente, dal Gip dello stesso Tribunale, a norma degli art.321 c.p.p., comma 2. e L. n. 146 del 2006, art. 11, nell'ambito del procedimento penale a carico di EL CA, indagato in ordine ai reati transnazionali di associazione per delinquere e frode nelle pubbliche forniture.
La misura cautelare reale era stata emessa sulla base dei seguenti presupposti di fatto: il CA e altri coindagati, costituendo delle associazioni temporanee di imprese aventi come capo-gruppo la "Mediconf spa", si erano aggiudicati gli appalti per la fornitura di capi di abbigliamento all'Arma dei CC, al Corpo Forestale dello Stato, al Ministero della Difesa, alla Guardia di Finanza e, contravvenendo alle clausole contrattuali, avevano affidato la produzione dei tessuti e il confezionamento a imprese operanti nella Repubblica Popolare Cinese, allo scopo di sfruttare i minori costi della mano d'opera locale e trarre maggiori utili, predisponendosi così per l'esecuzione di una prestazione difforme e qualitativamente inferiore rispetto a quella pattuita;
avevano dato vita ad un vero e proprio "gruppo criminale organizzato" operante in più Stati, dalla cui attività illecita avrebbero tratto il profitto di Euro 11.711.220,00, corrispettivo concordato per le forniture, che, pur non incamerato dalla società capo-gruppo, era stato dalla medesima - di fatto - conseguito a titolo di anticipazioni bancarie garantite dalla cessione (prò solvendo) dei crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni.
Il Giudice del riesame, alla luce di quanto emerso dalle indagini espletate, riteneva sussistente il fumus dei reati ipotizzati, ma, dopo avere puntualizzato il concetto di "profitto del reato" così come delineato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, sottolineava che lo stesso non poteva essere individuato nelle cessioni di credito, che avevano implicato l'instaurazione di un diverso e distinto rapporto, ed aggiungeva che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per l'adozione del sequestro per equivalente, ma semmai quelli del sequestro diretto del documento cartolare di cessione.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla L. n.146 del 2006, artt. 3 e 11 e art. 321 c.p.p., comma 2, sotto i seguenti profili: a) al termine proceeds utilizzato nella normativa internazionale (Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite;
L. n.34 del 2008 per l'attuazione della decisione quadro della U.E. n.
2005/ 212/GAI) doveva attribuirsi il significato di "provento", comprensivo sia del profitto diretto che di quello "indotto" da reato, il che induceva a ravvisare nella disponibilità finanziaria conseguita dalla società capo-gruppo a seguito delle cessioni di credito un vantaggio economico ricollegabile indirettamente al reato;
b) non ricorrevano i presupposti per il sequestro diretto, considerato che le cessioni avevano prodotto l'effetto traslativo e, quindi, la fuoriuscita del diritto di credito dal patrimonio della società cedente.
3- La difesa del CA ha depositato, in data 2/2/2010, memoria con la quale ha sollecitato il rigetto del ricorso.
4- Il ricorso non è fondato.
La pronuncia di riesame fa buon governo della legge penale, nel non ravvisare, nel caso in esame, i presupposti per l'adozione della misura cautelare reale funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato.
La nozione di profitto confiscabile del reato s'identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dall'illecito presupposto.
Non e inquadrabile in questa nozione la cessione pro solvendo di crediti vantati dalla società aggiudicataria dell'appalto nei confronti della Pubblica Amministrazione in forza del contratto di fornitura di beni, inquinato nella sua esecuzione da "frode". La detta cessione a garanzia dell'apertura di una linea di credito a favore della cedente "Mediconf spa" da parte della banca cessionaria ha implicato il subentro di quest'ultima nei crediti vantati dalla cedente verso la P.A. e l'impegno della cessionaria ad anticipare alla Mediconf s.p.a. una certa liquidità, che non ha determinato alcun arricchimento patrimoniale per la società, ma piuttosto l'assunzione di una posizione debitoria da ripianare eventualmente, con intuibili costi aggiuntivi, all'esito favorevole dell'operazione vale a dire al momento del pagamento da parte della P.A. delle somme dovute evenienza questa in concreto non verificatasi, essendo state assunte iniziative per la risoluzione dei contratti. Il profitto è individuabile soltanto in un effettivo arricchimento patrimoniale acquisito e non nella semplice esistenza di un credito, per così dire, "virtuale", in quanto non riscosso e meno che mai nella cessione pro solvendo dello stesso credito, non ancora liquido ed esigibile, a garanzia di una linea di affidamento accordata alla cedente dalla banca e che pur concretandosi in una temporanea anticipazione di liquidità, comporta comunque contestualmente l'assunzione di un debito di corrispondente importo. Nella cessione pro solvendo la liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto.
Il carattere assorbente e decisivo delle argomentazioni svolte impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010