Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/09/2001, n. 624
CASS
Sentenza 26 settembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato di tale sentenza, e può, pertanto, contestare l'ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento.

In tema di revisione, la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto.

In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

Commentari10

Mostra tutto (10)
  • 1Il contrasto fra giudicati e la sopravvenienza e scoperta di prove nuove nella revisione
    Giacomo Garitta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …

     Leggi di più…

  • 3UN “MESSAGGIO IN BOTTIGLIA” DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI EPILOGHI DECISORI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ AVVERSO L’ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ…
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 31 luglio 2023

    Abstract: Lo scritto esamina una recente pronuncia della Corte costituzionale, le cui considerazioni motivazionali sono l'occasione per interrogarsi sull'indirizzo venuto recentemente in auge nella giurisprudenza di cassazione in materia di epiloghi decisori del giudizio di legittimità innescato da ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'istanza di revisione. The essay examines a recent decision by the Constitutional Court which raises serious issues about Supreme Court's case law on post conviction challenges. Sommario: 1. La recente sentenza n. 103/2023 della Corte costituzionale. 2. L'indirizzo interpretativo del giudice di legittimità oggetto di scrutinio. 3. I quesiti …

     Leggi di più…

  • 4La richiesta di revisione è inammissibile se fondata su elementi che danno luogo alla dichiarazione di responsabilità per un meno grave reato
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 giugno 2022

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 631) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Perugia dichiarava inammissibile una istanza di revisione formulata avverso una sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, Sezione seconda, che aveva condannato l'istante alla pena di anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 630 cod. pen. (capo A), 110, 61 n. 5, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, il ricorrente aveva evidenziato due distinti profili, ritenuti …

     Leggi di più…

  • 5L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenza
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021
Mostra tutto (10)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/09/2001, n. 624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 624
Data del deposito : 26 settembre 2001

Testo completo