Articolo 553 del Codice di procedura penale
Articolo 550Articolo 552
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
24 giugno 1990
>
Versione
23 aprile 1992
>
Versione
2 gennaio 2000
>
Versione
1 gennaio 2023
Art. 553.
( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione ((predibattimentale)) )
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice ((, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al)) decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente