Articolo 220 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 219Articolo 211 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 220.

La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente