Articolo 18 del Codice civile
Articolo 17Articolo 19
Versione
19 aprile 1942
Art. 18.

(Responsabilita' degli amministratori).

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' pero' esente da responsabilita' quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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