Articolo 601 del Codice della navigazione
Articolo 600Articolo 602
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21 aprile 1942
Art. 601.
(Acquisizione degli atti di inchiesta).

Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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