Articolo 636 del Codice di procedura penale
Articolo 593Articolo 546
Versione
24 ottobre 1989
Art. 636. Giudizio di revisione 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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