Articolo 529 del Codice di procedura civile
Articolo 500Articolo 528
Versione
21 aprile 1942
Art. 529.
(Istanza di assegnazione o di vendita).

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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