Articolo 634 del Codice di procedura penale
Articolo 611Articolo 558
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
22 dicembre 1998
Art. 634. Declaratoria d'inammissibilita' 1. Quando la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e puo' condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. L'ordinanza e' notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. ((In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 )) .
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
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