Articolo 530 del Codice della navigazione
Articolo 529Articolo 531
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21 aprile 1942
Art. 530.
(Durata dell'assicurazione della nave a tempo).

L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l'assicurazione e' stata conclusa.

L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, e' prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave e' ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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