Articolo 631 del Codice di procedura penale
Articolo 630Articolo 558
Versione
24 ottobre 1989
Art. 631. Limiti della revisione 1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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