Articolo 671 del Codice di procedura civile
Articolo 647Articolo 660
Versione
21 aprile 1942
Art. 671.
(Sequestro conservativo).

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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