Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
25 maggio 1945
25 maggio 1945
>
Versione
29 settembre 1982
29 settembre 1982
>
Versione
13 maggio 1991
13 maggio 1991
>
Versione
13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
>
Versione
31 dicembre 2022
31 dicembre 2022
Art. 634.
(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
Chiunque, fuori dei casi indicati ((negli articoli 633 e 633-bis)) turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.
(7) (96) (125) (233)
------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. -------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
Chiunque, fuori dei casi indicati ((negli articoli 633 e 633-bis)) turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.
(7) (96) (125) (233)
------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. -------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 48
- 1. Turbativa violenta del possesso di cose immobiliAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 21 agosto 2019 · 247.22903
La turbativa violenta del possesso di cose immobili – indice Nel codice penale La finalità della norma Violenza o minaccia Proprietà o possesso Incluso nel capo dei delitti contro il patrimonio, il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 634 c.p., subito dopo il reato di invasione di terreni o edifici di cui abbiamo recentemente compiuto un esaustivo focus, al quale rimandiamo. […] Esempio Qualora non fosse sufficientemente chiara la differenza tra il delitto ex art. 633 c.p., e quello ex art.634 c.p., proponiamo due semplici ipotesi, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 115
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2018, n. 610Provvedimento: […] quindi, anche dall'indagata sia che non poteva ritenersi sussistente l'elemento costitutivo della violenza o della minaccia richiesti dall'art. 634 cpv. c.p., […] Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame il PM presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 634 c.p. e dell'art. 321 c.p.p., […] va annullata e gli atti vanno trasmessi per un nuovo esame al Tribunale di Sassari - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, perché valuti la ricorrenza dei presupposti idonei all'applicazione del sequestro preventivo con riferimento al reato di cui all'art. 634 c.p. o, eventualmente, […]Leggi di più...
- sequestro preventivo·
- periculum in mora·
- art. 321 c.p.p.·
- motivazione apparente·
- art. 393 c.p.·
- art. 634 c.p.·
- riesame misure cautelari·
- violenza o minaccia·
- compossesso