Versione
21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 631.
(Mancata comparizione all'udienza).
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza ((, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,)) , il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti. ((115)) ((116))
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
------------- AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." -------------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
(Mancata comparizione all'udienza).
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza ((, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,)) , il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti. ((115)) ((116))
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
------------- AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." -------------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
Commentari • 78
- 1. PROCESSO ESECUTIVO: l'intempestiva pubblicazione sul P.V.P. non comporta automaticamente l’estinzioneAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 maggio 2022 · 43.934517
[…] In seguito, gli stessi debitori, proponevano istanza di estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis cpc sostenendo che l'avviso di vendita era stato sottoscritto dal custode giudiziario e non dal cancelliere (come prescritto dal codice di rito) e che alla pubblicazione, parimenti, […] Il Giudice dell'Esecuzione respingeva l'istanza affermando che l'estinzione ex art. 631-bis c.p.c. consegue all'omessa (o intempestiva) pubblicazione dell'avviso di vendita nel P.V.P., se essa è imputabile al creditore: nella fattispecie, invece, la pubblicazione era stata compiuta tempestivamente; […] in violazione degli artt. 490 e 631-bis c.p.c. e art. 161-quater disp. att. c.p.c.. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1014Provvedimento: […] All'udienza del 24.2.2025 nessuno compariva per le parti e il G.E., preso atto, fissava ex art. 631 comma 1 c.p.c. l'udienza del 7.3.2025 ore 9:00. Nessuno compariva all'udienza del 7.3.2025 sicché il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura in applicazione del disposto di cui all'art. 631 comma 2 c.p.c. […] Con ricorso del 27.3.2025 la creditrice procedente [...] Parte_1 ha proposto reclamo avverso tale ordinanza contestandone la legittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 630 e 631 c.p.c.; violazione del principio del contraddittorio ed illogicità della estinzione stante la pendenza del giudizio di merito di opposizione alla esecuzione. […] 2. L'art. 631 c.p.c., […]Leggi di più...
- giudizio di merito opposizione·
- opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.·
- principio del contraddittorio·
- art. 631 c.p.c.·
- reclamo ex art. 630 c.p.c.·
- inattività creditore·
- sospensione esecuzione ex art. 624 c.p.c.·
- compensazione spese di lite·
- estinzione procedura esecutiva