Articolo 632 del Codice di procedura penale
Articolo 631Articolo 633
Versione
24 ottobre 1989
Art. 632. Soggetti legittimati alla richiesta 1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorita' tutoria e, se il condannato e' morto, l'erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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