Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 583.
(Aggiudicazione per persona da nominare).
Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
(Aggiudicazione per persona da nominare).
Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
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- 1. ASTA IMMOBILIARE: l’abuso dell’avvocato con mandato per persona da nominareAvv. Antonio Arseni · https://www.expartecreditoris.it/ · 29 aprile 2020 · 30.006813
[…] Il riferimento normativo nella fattispecie de qua, è rappresentato dall'art. 583 cpc, il quale recita: “Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria, nei tre giorni dall'incanto, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. […]
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Giurisprudenza • 311
- 1. Trib. Avellino, sentenza 20/01/2025, n. 78Provvedimento: […] A norma dell'art. 579 c.p.c., rubricato “persone ammesse agli incanti”, le offerte possono es- sere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale e, in particolare, il comma terzo disciplina l'ipotesi dell'offerta per persona da nominare eseguita dal procuratore legale, che, in virtù di quanto disposto dall'art. 583 c.p.c., nel termine di tre giorni dall'incanto, deve depositare, unitamente al mandato ricevuto, la dichiarazione di nomina della persona per conto della quale l'offerta è stata fatta;Leggi di più...
- valutazione valore causa opposizione·
- procura speciale·
- art. 54 ter D.L. 18/2020·
- offerta per persona da nominare·
- sospensione procedura esecutiva·
- contratto per persona da nominare·
- art. 583 c.p.c.·
- opposizione agli atti esecutivi·
- incameramento cauzione·
- art. 617 c.p.c.