Versione
21 aprile 1942
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11 settembre 2005
11 settembre 2005
Art. 566.
(Intervento dei creditori iscritti e privilegiati).
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata ((nell'articolo 564)) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione. ((113a)) ((115)) ((116)) --------------------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------------ AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore." ------------------ AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
(Intervento dei creditori iscritti e privilegiati).
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata ((nell'articolo 564)) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione. ((113a)) ((115)) ((116)) --------------------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------------ AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore." ------------------ AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
Commentari • 34
- 1. Opposizione ed interventi nelle procedure esecutiveMicaela Lopinto · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2023 · 47.637768
[…] I successivi due articoli inizialmente citati, ovvero l'art. 565 c.p.c. e l'art. 566 c.p.c., invece, disciplinano rispettivamente l'intervento tardivo del creditore chirografario e l'intervento tardivo dei creditori iscritti e privilegiati. […] di concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione ([…] qui il richiamo è, in primis, nella espropriazione immobiliare, all'art. 566 cod. proc. civ. (“I creditori iscritti e privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 564, ma prima di quella prevista nell'art. 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e, quando sono muniti di titolo esecutivo, […]
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Giurisprudenza • 141
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2024, n. 1468Provvedimento: […] Siffatta norma va riguardata, e considerata, anche in combinata lettura con la norma di cui al disposto dell'art. 566 c.p.c. La norma sopra richiamata prevede una deroga per il deposito dell'atto di intervento, per i creditori privilegiati ed iscritti, rispetto a quello indicato ex art. 499 c.p.c. Il termine indicato specificamente dall'art. 564 c.p.c. è stabilito temporaneamente “non oltre la prima udienza fissata perLeggi di più...
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