Articolo 430 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 429Articolo 431
Versione
6 maggio 1952
Art. 430.
(Custodia di libretti di navigazione)


I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorita' marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorita' marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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