Provvedimento: […] c.c., ma di una nuova costruzione, realizzata su terreno attiguo ed acquistato successivamente al mutuo, e priva, seppure adiacente alla prima, di un rapporto di connessione o accessione, rispetto a quella preesistente. Il diritto del creditore di essere soddisfatto su tutti i beni, presenti e futuri, del debitore incontra un limite nell'art. 2911 c.c., in combinato disposto con l'art. 558 c.p.c. Il creditore non può pignorare altri beni, se non quelli offerti in garanzia. Se un creditore estende il pignoramento a immobili non ipotecati in suo favore, il giudice dell'esecuzione (art. 558 c.p.c.) può applicare il disposto dell'art. 496 c.p.c. (riduzione del pignoramento), oppure può sospendere la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
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