Articolo 558 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 19Articolo 473 bis 21
Versione
21 aprile 1942
Art. 558.
(Limitazione dell'espropriazione).

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione puo' applicare il disposto dell'articolo 496, oppure puo' sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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