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21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
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1 gennaio 1993
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10 dicembre 1994
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Art. 673.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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- 1. Art. 673 c.p.c.:Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 35.45642
LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI Capo III Dei procedimenti cautelari Sezione II Del sequestro Art. 673 c.p.c. 1.ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 [1] [2] [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." [2] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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Giurisprudenza • 91
- 1. Trib. Napoli, sentenza 18/06/2021, n. 5761Provvedimento: […] CP_1 va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, anche in riferimento alla procedura ex art. art. 673 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 37/18, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'effettiva attività svolta (mancanza di fase istruttoria, rito semplificato per la decisione della causa), del valore della causa;Leggi di più...
- compensazione spese processuali·
- responsabilità per assegno contraffatto·
- principio di causalità·
- cessazione materia del contendere·
- art. 673 c.p.c.·
- diligenza professionale·
- art. 281sexies c.p.c.·
- soccombenza virtuale