Articolo 621 del Codice di procedura civile
Articolo 572Articolo 574
Versione
21 aprile 1942
Art. 621.
(Limiti della prova testimoniale).

Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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