Articolo 629 del Codice di procedura civile
Articolo 596Articolo 492
Versione
21 aprile 1942
Art. 629.
(Rinuncia).

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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