Articolo 623 del Codice di procedura civile
Articolo 574Articolo 486
Versione
21 aprile 1942
Art. 623.
(Limiti della sospensione).

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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