Art. 623.
(Limiti della sospensione).
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
(Limiti della sospensione).
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.