(Limiti della sospensione).
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
ISSN 2385-1376 La sospensione ex art. 623 cpc della procedura esecutiva decorre dalla data di pubblicazione della relativa ordinanza e da tale momento è altresì da intendersi sospeso il termine per il deposito della documentazione ex art. 567 cpc eventualmente pendente, che riprende a decorrere solo una volta cessata la causa della sospensione. […]
Leggi di più…[…] Il giudice dell'esecuzione deve indicare il rimedio a favore del debitore consumatore, da individuarsi in un'ordinaria azione di accertamento, un actio nullitatis che inizi dal primo grado e davanti al giudice ordinariamente competente per territorio, materia e valore, nel corso della quale la sospensione (esterna) del titolo giudiziale può conseguirsi in via cautelare con efficacia ex art. 623 c.p.c. sul processo esecutivo. […]
Leggi di più…ISSN 2385-1376 La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, […]
Leggi di più…[…] In pratica, il giudice concorsuale stabilisce il quadro concorsuale entro cui le esecuzioni individuali devono fermarsi, mentre spetta poi al giudice dell'esecuzione adottare l'atto formale di sospensione o chiusura del singolo processo esecutivo, ai sensi dell'art. 623 c.p.c.. […]
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