(Limiti della sospensione).
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Il Collegio esclude l'applicabilità del meccanismo estintivo in presenza di una sospensione derivante dalla perdita di efficacia del titolo esecutivo, pur a fronte della fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. ***** Con la sentenza n. 2251/2026 il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha affrontato una questione processuale di particolare interesse concernente il rapporto tra la sospensione del processo esecutivo prevista dall'art. 623 c.p.c. e il meccanismo estintivo disciplinato dall'art. 624, comma 3, c.p.c. […]
Leggi di più…Nella specie, il Tribunale maceratese esamina una duplice questione: a) la legittimità (o meno) dell'intervento di altri creditori (titolati o meno), dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell'art 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore; b) la legittimità degli atti di impulso della procedura esecutiva posti in essere dai creditori titolati eventualmente intervenuti dopo la sospensione esterna del processo esecutivo, ex art 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore. […]
Leggi di più…[…] Va peraltro precisato – ci verrà utile per l'esame della n. 26285/2019 – che l'art. 623 c.p.c., allorché cita il «giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo» intende non il giudice davanti al quale comunque si discuta del titolo bensì esclusivamente quello che può modificarlo, […] «è certo che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche se disposta dopo che sia già stato eseguito il pignoramento, determina parimenti gli effetti sospensivi del processo esecutivo previsti dall'art. 626 c.p.c., che infatti parla genericamente di “processo esecutivo sospeso” senza distinguere a seconda che la sospensione sia stata pronunciata ai sensi degli artt. 623 o 624 c.p.c.». […]
Leggi di più…ISSN 2385-1376 La sospensione ex art. 623 cpc della procedura esecutiva decorre dalla data di pubblicazione della relativa ordinanza e da tale momento è altresì da intendersi sospeso il termine per il deposito della documentazione ex art. 567 cpc eventualmente pendente, che riprende a decorrere solo una volta cessata la causa della sospensione. […]
Leggi di più…[…] Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata.
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