Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
Ove nel medesimo giudizio venga decisa sia la domanda di risarcimento formulata dal danneggiato, sia la domanda di regresso formulata dal danneggiante nei confronti di un coobbligato in solido, il passaggio in giudicato di quest'ultima statuizione ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i due responsabili solidali.
Quando uno stesso soggetto in dipendenza di un fatto-reato abbia riportato in pari tempo danni alla persona ed alle cose, il più lungo termine prescrizionale previsto dalla legge per il reato si applica anche all'azione di risarcimento per il danno alle cose.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GIORGIO BALDINI, MICHELANGELO BARTOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B MARTINI 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIA LANNOCCA, difesa dagli avvocati LUIGI MONTESANO, PAOLO BORTOLUZZI e GENTILE GIOVANNI G, il primo giusta procura speciale per Notar IV ZZ di Roma del 27/01/99 n. 26796 di rep. e gli altri giusta procura speciale per Notar IV ZZ di Roma del 16/06/97 n. 24890 di rep.;
- controricorrente -
nonché contro
CC AR, CC ST, CC AR, CC IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1148/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 24/01/96 e depositata il 02/08/96 (R.G. 1611/92+1655/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Antonio D'A.LESSIO (per delega avv. C. PUNZI);
uditi gli Avvocati Giovanni GENTILE e Luigi MONTESANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 12 marzo 1976, CC AR, CC AR, CC AR ES, CC IA e CC ST convenivano davanti al Tribunale di Belluno l'NE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (quantificati nella somma di Lit. 24.016.570, al netto di Lit.
4.127.140 incassate dallo Stato) subiti a seguito della catastrofe del Vajont, occorsa il 9 ottobre 1963, danni consistenti nella distruzione di terreni e fabbricati, nell'inaccessibilità di alcuni fondi, beni tutti di cui erano comproprietari, nella distruzione di frutti pendenti, di scorte morte, attrezzature agricole, mobilio, nonché nell'amarezza loro derivata dal coatto abbandono del paese di Erto-Casso. Costituitosi in giudizio, l'NE eccepiva preliminarmente che AR e IA CC non avevano titolo per l'azione risarcitoria, avendo già sottoscritto atto di transazione di ogni danno. Contestava, inoltre, sotto vari profili, la pretesa degli altri attori e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, per comunanza di posizioni e in garanzia, la S.p.A. NT e il Ministero dei Lavori Pubblici.
Esteso il contraddittorio alla sola ON, questa si costituiva, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti. Espletata l'istruttoria l'adito Tribunale, con sentenza 20 luglio 1992, condannava l'NE a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ST e AR CC, la somma di L. 3.116.435, con rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata dal 10/10/63 al saldo, nonché a rimborsare le spese processuali;
condannava, altresì, la NT a tenere indenne l'NE di quanto sborsato, nella misura del 50%, nonché a rifondere le spese giudiziali, che venivano integralmente compensate fra le restanti parti.
Proponevano appelli distinti l'NE e la NT;
resistevano i CC, dei quali AR e ST proponevano anche appello incidentale. Riuniti i gravami la Corte di Appello veneziana, con sentenza 2 agosto 1996, in parziale accoglimento di quelli principali, riduceva a L.
2.189.868 l'ammontare della somma dovuta a titolo risarcitorio e rigettava il gravame incidentale, ritenendo:
- che non operava, nella specie, l'ipotesi di prescrizione di cui all'art. 2947, 3^ co., c.c.;
- che la responsabilità solidale delle appellanti principali era coperta da giudicato, anche con riguardo al riparto interno paritetico;
che non sussisteva litispendenza con altra causa innanzi al Tribunale di Venezia;
- che la legittimazione attiva dei CC era provata per tabulas;
- che, al contrario, l'indennizzo spettante ai CC andava decurtato dalle provvidenze erogate dallo Stato (così accogliendosi l'unica doglianza delle appellanti);
- che la censura relativa al cumulo di rivalutazione ed interessi era tardiva e, quindi, inammissibile;
- che per quanto concerneva l'appello incidentale, l'unico motivo accolto dell'appello principale era ammissibile ex art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezione riconvenzionale;
- che il lamentato danno morale non era stato provato. Ha proposto ricorso per cassazione la NT affidandolo a cinque motivi. Ha resistito soltanto l'NE con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI LL DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, 2^ co. e 102 in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., lamenta che non sia stata rilevata la (originariamente litispendenza) continenza con riguardo al giudizio pendente davanti al Tribunale di Venezia a seguito di azione promossa dall'NE ed avente per oggetto l'accertamento del riparto interno della responsabilità tra tutti i responsabili civili, ivi compreso lo Stato. Precisa la NT che, essendo pendente davanti al Tribunale veneziano (a seguito di riunione con altra causa inizialmente proposta davanti al Tribunale di Belluno, dichiaratosi territorialmente incompetente) un'azione generale di regresso per tutte le conseguenze dannose collegate al disastro del Vajont e ricadente sull'NE quale responsabile civile nei confronti di tutti gli altri Enti, pure dichiarati responsabili civili dal giudicato penale, doveva riconoscersi quanto meno un rapporto di continenza, rilevabile anche d'ufficio non solo quando, ferma l'identità di soggetti e causa petendi, sussiste solo una differenza quantitativa di petitum, ma anche quando tra le stesse parti esista un rapporto di interdipendenza tale che la decisione di una causa sia presupposto per la decisione dell'altra.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 295 c.p.c. anche sotto il profilo dell'omessa motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 del codice di rito, lamentando che il giudice di appello non abbia, quanto meno, sospeso la presente causa, pregiudicata dall'altra. Infine, con il terzo motivo, la NT, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 34 e 102 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., critica la statuizione con la quale la Corte veneta ha ritenuto che sul riparto interno di responsabilità in pari misura tra essa ricorrente e l'NE esistesse un giudicato specifico contenuto nella sentenza definitiva del Tribunale di Belluno (n. 357 del 1986), intervenuta tra le stesse parti e tale MARGHERITA LL PU. Osserva la ricorrente che tale giudicato, intercorso fra parti diverse, non può estendersi al presente giudizio, essendo delimitato dall'oggetto specifico della domanda ivi svolta e non avendo risolto, in via generale ed una volta per sempre, la controversia sul diritto di regresso dell'NE nei confronti della NT per tutte le conseguenze patrimoniali del disastro del Vajont. A parere sempre della ricorrente il riparto di responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c. deve compiersi pro-quota solo nei confronti di tutti i corresponsabili civili, nel loro necessario contraddittorio, di tal che la relativa sentenza venga pronunciata nei confronti di tutti costoro.
I tre motivi, che per la stretta interdipendenza delle relative censure, possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Al riguardo va premesso che l'impugnata sentenza ha articolato il suo iter logico sui seguenti asserti:
- che la responsabilità solidale tra NT ed NE costituisce ormai cosa giudicata a seguito della sentenza n. 7116/87 di questa Corte Suprema (ribadita dalla sentenza n. 12693/91);
- che anche per il riparto interno paritetico fra i suddetti Enti esiste un giudicato specifico contenuto nella citata sentenza n. 357/86 del Tribunale di Belluno, pronunciata tra le stesse parti ed un'altra danneggiata (la LL PU), a nulla rilevando la diversità della sola parte danneggiata "poiché l'accertamento ivi compiuto, avente ad oggetto un'identica questione ... intercorrente tra l'NE e la NT, estende i suoi effetti anche all'esterno, in altri giudizi, quando è posta in discussione la decisione della identica situazione, che permane immutata nel tempo";
- che non sussiste litispendenza con la causa davanti al Tribunale di Venezia, in mancanza dell'identità dei tre elementi costitutivi dell'azione;
- che trattandosi di obbligati solidali, non sussiste neppure l'ipotesi del litisconsorzio necessario.
L'esposta motivazione è sostanzialmente corretta. Lo ha già confermato questa Corte Suprema, decidendo con la sentenza 19 agosto 1998 n. 8188 un ricorso sostanzialmente analogo proposto da tale AR TA ON (altra danneggiata dal disastro del Vajont) nei confronti dell'NE che aveva chiamato in causa la NT, in qualità di corresponsabile. In tale ricorso la NT aveva proposto, in ordine diverso, tre motivi identici a quelli sopraesposti. Alla motivazione di tale sentenza occorre fare riferimento, per la sua intrinseca esattezza (e non a caso la difesa dell'NE ha argomentato su di essa la sua memoria di replica), sottolineando il carattere prioritario, dal punto di vista logico e giuridico, della questione sollevata con il terzo motivo (che, significativamente, nell'altro ricorso è stata proposta per prima), basato, come risulta dalla premessa in fatto, sull'assunto che il giudicato formatosi nel giudizio di risarcimento dei danni derivati dal medesimo evento di cui si discute nella presente causa, intrapreso da un soggetto diverso dagli attuali danneggiati, e nel quale si è statuito anche in ordine alla determinazione del riparto interno delle responsabilità ricadenti sulla ricorrente e sull'NE ai sensi dell'art. 2049 c.c., non spiega effetti in questo giudizio, in base ai principi generali che regolano i limiti oggettivi del giudicato, e tenuto conto delle condizioni poste dalla legge processuale per l'estensione del giudicato ai rapporti pregiudiziali. Al riguardo, per una corretta impostazione del problema, occorre chiarire che come nei giudizi iniziati da LL PU e da ON, anche la pretesa risarcitoria fatta valere dai CC è stata proposto, esclusivamente nei confronti dell'NE, dal momento che la domanda originariamente formulata contro il detto ente non è stata estesa nei confronti della NT, chiamata in garanzia quale corresponsabile del sinistro. Sotto questo profilo la situazione processuale che connota il presente giudizio è identica a quella che si è determinata nei giudizi intentati da altri danneggiati, dato che neppure in quelli le attrici, dopo avere evocato in giudizio l'NE quale responsabile del danno, hanno proposto domande contro la NT, chiamata in causa dall'NE.
In siffatta situazione processuale, già la sentenza n. 8188/98 cit. ha osservato che i giudizi hanno avuto ad oggetto due cause riunite, ma tra loro autonome, in esito alle quali sono state emesse distinte pronunce, formalmente contenute in una decisione unica, concernenti, la prima, la condanna dell'NE al risarcimento del danno in favore delle aventi diritto, la seconda, la determinazione del riparto fra i due responsabili civili. Ma, posto che l'ambito soggettivo di questa causa è rimasto circoscritto a tali soggetti, ne consegue che il giudicato formatosi sulla misura percentuale del diritto di rivalsa dell'NE nei confronti della NT, spiega effetti anche in questo giudizio, attesa la totale coincidenza degli elementi di identificazione delle domande per la identità dei soggetti, della causa petendi e del petitum.
Ed invero, poiché l'oggetto del giudicato corrisponde all'oggetto del processo ed è costituito dal diritto fatto valere, non è in alcun modo contestabile che la statuizione relativa al rapporto NE - NT resa nel primo giudizio e rispetto alla quale la danneggiata si pose, come si è detto, in situazione di assoluta estraneità (avendo tenuto ferma la domanda di risarcimento inizialmente proposta contro l'NE) è vincolante anche in questo giudizio nel quale i CC hanno tenuto analogo comportamento processuale. Da ciò consegue il rigetto del motivo di ricorso, a nulla rilevando il richiamo della NT alla controversa questione che, nel quadro della problematica generale sulla determinazione dei limiti oggettivi del giudicato civile, si pone con riguardo alle situazioni soggettive pregiudiziali ed alla teoria degli accertamenti incidentali, trattandosi appunto di una tematica estranea al presente giudizio.
Ora se quanto precede è esatto - e non si vede come possa essere seriamente contestato - ne consegue non solo il rigetto del terzo motivo di ricorso, ma anche di tutti gli altri profili di censura, in ordine ai quali, oltre ai pertinenti rilievi della sentenza impugnata. è sufficiente aggiungere:
- che il problema della sospensione non si pone una volta accertata l'esistenza del giudicato sia sul punto della responsabilità solidale NE-NT, sia sul punto del riparto interno in quote uguali;
- che l'eventuale continenza con la causa pendente davanti al Tribunale di Venezia, non dedotta come motivo di appello, anche se fosse stata rilevata d'ufficio dalla Corte veneta, non avrebbe potuto determinare alcuna concreta incidenza nella presente causa, posto che, per giurisprudenza ormai costante, le norme sulla continenza non sono applicabili quando le cause sono pendenti in gradi diversi di giudizio (ex plurimis, Cass. 23 aprile 1979 n. 2303 e 26 novembre 1997 n. 11867). Concludendo, i primi tre motivi vanno rigettati.
Restano da esaminare gli ultimi due motivi, sui quali l'NE non ha replicato ritenendosi non coinvolta;
affermazione invero singolare perché, se ambedue od anche uno soltanto fossero fondati, incidendo sul quantum liquidato a carico degli Enti, questi ne avrebbero tratto indubbio vantaggio, essendo stati condannati sostanzialmente a corrispondere ciascuno la metà del danno riconosciuto ai CC. Orbene, con il quarto motivo la NT, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 e 2947 c.c., 185 c.p., anche sotto il profilo del vizio della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che non sia stata accolta l'eccezione di prescrizione proposta in ragione del rilievo che, nella specie, non trattavasi di danno da reato (con correlata applicabilità dell'art. 2947, 3^ co., c.c.) bensì di danno collegato a mero illecito civile (con conseguente applicabilità del termine quinquennale dal fatto ex art. 2947, 1^ co., cit.). Al contrario il giudice dell'appello, premesso che, coincidendo l'illecito penale "negli elementi essenziali" con il fatto illecito civile, il termine di prescrizione quinquennale va calcolato dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, intervenuta il 21/3/71, cosicché doveva ritenersi tempestiva la domanda risarcitoria proposta coli la citazione notificata il 12/3/76.
Anche l'esposta censura è infondata. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che quando uno stesso soggetto, in dipendenza di un fatto-reato, abbia riportato in pari tempo danni alla persona ed alle cose, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato si applica anche all'azione di risarcimento per il danno alle cose (Cass. 16 giugno 1992 n. 7395). Ciò in ossequio a ragioni di praticità e di economia processuale, non potendosi pretendere che la parte colpita dall'evento sia obbligata ad instaurare separati giudizi per il risarcimento dei danni derivati dalla lesione, per la medesima attività antigiuridica, dei suoi diversi beni, l'uno dei quali (l'incolumità personale) è oggetto di quella particolare e preminente tutela che è la penale, e l'altro (integrità delle cose di sua proprietà) costituisce solo illecito civile. Inoltre i legami del processo civile con quello penale si presentano evidenti in più aspetti e, in particolare, per l'onere della parte lesa di seguire il corso del giudizio penale pendente, al fine di evitare la prescrizione, e, soprattutto, per la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale, dove la pretesa di risarcimento inerente all'illecito civile non si presenta con carattere di autonomia rispetto a quella di risarcimento del danno specifico derivante dal fatto costituente reato.
Anche il quarto motivo va, pertanto, rigettato.
Con il quinto mezzo, infine, la NT, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1224 c.c. e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di rito, lamenta che la Corte veneta abbia confermato la statuizione del Tribunale bellunese che sulla somma liquidata a titolo di risarcimento aveva calcolato anche la rivalutazione monetaria e gli interessi, questi ultimi conteggiati sulla somma rivalutata a decorrere dal giorno del fatto illecito. Assume la ricorrente che questo criterio contrasta con il recente insegnamento delle S.U. di questa Corte, di cui alla nota sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712. Neppure questa censura può essere accolta. Al riguardo il giudice di appello, rilevato che VNE ha contestato per la prima volta l'indebito cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo capitale solo in comparsa conclusionale, ha concluso che "la doglianza ... è chiaramente inammissibile (e che) comunque ... va respinta, perché non aderente all'ultimo orientamento espresso dalla S.C.". Ora la ragion e principale della statuizione negativa (doglianza nuova e tardiva) non è stata oggetto di censura specifica da parte della ricorrente, limitatasi a contestare il merito della pronuncia che, pertanto, resta intatta, poggiando sulla incontestata declaratoria di inammissibilità.
L'ultima censura è conseguentemente inammissibile. Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso va rigettato.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare totalmente le spese del presente grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999