Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5874
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Ove nel medesimo giudizio venga decisa sia la domanda di risarcimento formulata dal danneggiato, sia la domanda di regresso formulata dal danneggiante nei confronti di un coobbligato in solido, il passaggio in giudicato di quest'ultima statuizione ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i due responsabili solidali.

Quando uno stesso soggetto in dipendenza di un fatto-reato abbia riportato in pari tempo danni alla persona ed alle cose, il più lungo termine prescrizionale previsto dalla legge per il reato si applica anche all'azione di risarcimento per il danno alle cose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5874
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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