Articolo 647 del Codice di procedura penale
Articolo 568Articolo 553
Versione
24 ottobre 1989
Art. 647. Risarcimento del danno e riparazione 1. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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