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21 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 554.
(Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato).
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.(88) ((90))
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
--------------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato).
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.(88) ((90))
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
--------------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 49
- 1. Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnatoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 187.44337
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA Capo III Dell'espropriazione presso terzi Sezione II Dell'assegnazione e della vendita Art. 554 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • +500
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- dalla lettura del dispositivo·
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