Articolo 554 del Codice di procedura penale
Articolo 553Articolo 554 bis
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24 ottobre 1989
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18 ottobre 1990
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2 gennaio 2000
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16 giugno 2023
Art. 554. (( (Atti urgenti)
1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento."
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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