Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non occorre che il provvedimento contenente l'ordine, rivolto dal Questore allo straniero, di lasciare il territorio dello Stato, espliciti le specifiche ragioni della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per lo straniero (esecuzione coattiva dell'espulsione, trattenimento in un centro di permanenza temporanea), pur in via preferenziale indicate dalla legge a tutela esclusiva dell'interesse pubblico, trattandosi per l'interessato di modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2005, n. 27429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27429 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/06/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 2339
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009387/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET OU N. IL 15/10/1969;
avverso SENTENZA del 19/01/2005 TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.1.2005 il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, applicava, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, nei confronti di EL RR, imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.LGS. 286/1998, la pena concordata fra le parti di mesi sei di reclusione. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta: a) nullità della sentenza per violazione di legge, non essendo stata effettuata una corretta valutazione ex art. 129 c.p.p., alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 222 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., dell'art. 14, comma 5 bis, del D.LGS. 286/1998, come integrato dalla legge 189/2002 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero colpito da provvedimento di espulsione debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento stesso;
b) carenza di motivazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Preliminarmente occorre evidenziare che l'art. 14, comma 5 ter, del D.LGS. 286/1998 sanziona la condotta dello straniero che,
raggiunto da un precedente decreto di espulsione dal Prefetto, senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione del successivo ordine di lasciare il territorio dello Stato, impartitogli, ai sensi del comma 5 bis della medesima disposizione, dal Questore.
Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.LGS.VO 286/1998, il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale - sotto i profili della violazione di legge, dell'eccesso di potere, dell'incompetenza - dell'ordine di espulsione emesso dal Prefetto, costituente il presupposto del reato, da cui scaturisce, con carattere tassativo, la sequenza delle modalità esecutive, disposte con il provvedimento del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro un termine predeterminato (Sez. 1^, 9.12.2004, n. 47677, ric. P.G. in proc. Plaza Briones, riv. 230560).
Il presupposto che legittima l'espulsione di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.LGS. n. 286 del 1998 è, a sua volta, la violazione del precedente ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis della stessa disposizione di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale.
Il legislatore fissa, in via alternativa, due distinti presupposti per l'adozione del citato provvedimento: a) oggettiva impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo per una delle ragioni o delle finalità enunciate nel comma 1 dell'art. 14 del citato D.LGS. 286/1998; b) inutile decorso dei termini di permanenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 14 per eseguire il provvedimento di espulsione o di respingimento.
Ai fini della configurabilità del reato previsto, non è necessario che l'ordine del Questore espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulta determinata, come nel caso in esame, dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti (Sez. 1^, 2 3.10.1003, n. 40299, ric. P.M. in proc. Fedi, riv. 226063). L'esecuzione dell'espulsione mediante ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato costituisce per lo straniero modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale del suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, o del suo trattenimento in un centro di permanenza temporanea in vista della successiva esecuzione coattiva dell'espulsione, di tal che non può ritenersi, in sede di interpretazione sistematica della disciplina in esame, che la legittimità dell'ordine in questione sia subordinata alla giustificazione della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per l'interessato, pur in via preferenziale indicate dalla legge, ma a tutela esclusiva dell'interesse pubblico e non già della posizione del cittadino straniero da espellere. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza illustrati, indicando puntualmente, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, gli elementi di fatto, in quanto tali non censurabili in sede di legittimità, che consentono di ritenere integrato il reato contestato.
2. Relativamente alla dedotta questione di legittimità costituzionale il Collegio osserva che essa, così come prospettata, è generica, non essendo stati indicati i parametri costituzionali di riferimento e i profili in relazione ai quali la normativa ordinaria si porrebbe in contrasto con la Carta fondamentale.
3. Con riferimento al dedotto vizio della motivazione il Collegio osserva quanto segue.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944).
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Inoltre, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
In questo contesto le doglianze formulate dalla difesa dell'imputato non sono fondate, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente illustrato le ragioni per le quali sussistono gli elementi costitutivi del reato contestato a seguito della permanenza in Italia, senza giustificato motivo del ricorrente, già raggiunto dall'ordine del Questore, che gli intimava di lasciare il territorio nazionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005