Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/09/2019, n. 21368
CASS
Sentenza 26 settembre 2019

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In caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo.

Nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta.

La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/09/2019, n. 21368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21368
Data del deposito : 26 settembre 2019

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