Sentenza 8 novembre 2016
Massime • 2
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la fungibilità con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore notturne).
In tema di ricorso per cassazione, non è precluso porre la questione di legittimità costituzionale con motivi nuovi presentati nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., potendo valere la sua deduzione a sollecitarne l'apprezzamento, salvo il limite posto dall'art. 24, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2016, n. 36231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36231 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2016 |
Testo completo
3623 1 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Sent. n. sez. 3320/2016 Angela Tardio - Relatore - CC - 08/11/2016 R.G.N. 33319/2015 Rosa Anna Saraceno Antonio Minchella Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CU EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2015 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 giugno 2015, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di CU EL, volta alla revoca e/o all'annullamento dell'ordine di esecuzione n. 924/2013 SIEP Procura Brescia, al fine di computare nel presofferto il periodo di tempo in cui l'istante era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, da equipararsi, sulla base del principio di fungibilità delle pene, alla misura degli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale -che premetteva il richiamo al titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del 27 novembre 2012 del Tribunale di Brescia, che aveva condannato l'istante alla pena di anni nove di reclusione per i reati di abuso sessuale e violenza privata in danno di una minorenne;
all'ordine di carcerazione emesso nei confronti del medesimo dalla Procura della Repubblica preso lo stesso Tribunale per la pena, calcolato il presofferto, di anni sette, mesi nove e giorni diciannove di reclusione;
alla misura in corso a carico del predetto dell'obbligo di dimora nel comune di Provaglio d'Iseo, con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 19.00 alle ore 6.00 di ciascun giorno della settimana, applicata per la durata di seicentocinquantasei giorni all'atto della disposta scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare- non era in discussione il principio della fungibilità delle misure cautelari e doveva darsi risposta negativa al quesito afferente alla individuabilità nella misura dell'obbligo di dimora, sotto il profilo strutturale, e nonostante la qualificazione attribuita, dei connotati della misura degli arresti domiciliari, per la certa non sovrapponibilità della prima misura alla seconda e per la non elevabilità a parametro di riferimento della misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione a svolgere attività lavorativa e ad allontanarsi per procurarsi i mezzi di sussistenza, vincolata a requisiti specifici e a situazioni puntualmente delineate dal legislatore.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 283, comma 4, e 284, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 3 Cost. Secondo il ricorrente, se il periodo trascorso durante la sottoposizione alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora non poteva essere considerato astrattamente come presofferto ai fini della fungibilità per la sua non assimilabilità tout court al periodo trascorso in custodia cautelare e agli arresti domiciliari, si doveva tuttavia valutare, al di là del nomen iuris attribuito dal Giudice alla misura disposta, il contenuto della stessa nella sua concreta esecuzione. Nella specie, l'aggravamento della misura con la prescrizione del divieto di uscire dall'abitazione nelle ore notturne (e precisamente per undici ore) ne aveva modificato la ratio, rendendola assimilabile con il contenuto della misura coercitiva degli arresti domiciliari con previsione di autorizzazione all'allontanamento diurno per recarsi al lavoro. N Una diversa soluzione era assolutamente aberrante, oltre che contraria al principio di uguaglianza sostanziale stabilito dall'art. 3 Cost., mentre una lettura costituzionalmente orientata delle richiamate norme doveva tenere conto del dato che le concrete modalità di applicazione delle predette disposizioni normative potevano portare a una loro sovrapposizione e confusione, e doveva procedere senza fermarsi al nomen iuris attribuito alla misura applicata.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato il 27 gennaio 2016 requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
4. Con motivi nuovi recanti la data del 19 ottobre 2016 il ricorrente, per mezzo del difensore di fiducia avv. Antonio Lucio Abbondanza, nominato con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. il 26 maggio 2016, ha ribadito quanto già richiesto con i motivi principali, e li ha integrati proponendo in via preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte relativa all'espresso richiamo dell'art. 284 cod. proc. pen., nel determinare il computo della custodia cautelare subita, e non dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., rappresentandone la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della decisione.
5. Il 2 novembre 2016 l'avv. Giuseppe Maria Meloni, difensore di ufficio del ricorrente, ha depositato memoria, replicando alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale e insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto alla cui stregua, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora, subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta (Sez. 1, n. 47428 del 28/11/2007, Montanari, Rv. 238174), non potendo l'imputazione dei periodi di misure coercitive alla pena espianda essere estesa a casi diversi da quelli tassativamente indicati (tra le altre, Sez. 1, n. 17223 del 26/02/2001, Burani, Rv. 218764; Sez. 1, n. 5376 del 30/09/1997, Balbo, Rv. 209128; Sez. 6, n. 1171 del 23/03/1995, Dhaoudi, Rv. 201445). Si è anche rimarcato che la misura cautelare dell'obbligo di dimora è tuttavia fungibile con la pena inflitta, qualora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile alla misura degli arresti domiciliari (tra le altre, Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861; Sez. 1, n. 3790 del 22/09/1994, Alampi, Rv. 199592).
3. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione.
3.1. Movendo, invero, dal rilievo che non era in discussione il principio, accolto dalla giurisprudenza di legittimità, della fungibilità delle misure cautelari (custodiali) in relazione alla previsione dell'art. 657 cod. proc. pen., l'ordinanza ha rilevato che il problema atteneva nella specie alla verifica della possibile individuabilità dei connotati strutturali della misura degli arresti domiciliari nella misura coercitiva imposta all'imputato nel corso del giudizio, a seguito della sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 28 luglio 2011 e a dispetto della qualificazione della misura operata dal giudice della cautela in termini di obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 19.00 alle ore 6.00 in tutti i giorni della settimana. Nel suo sviluppo argomentativo l'ordinanza ha ritenuto che la risposta negativa al quesito fosse consequenziale a concorrenti considerazioni, coerentemente correlate alla certa non sovrapponibilità della misura applicata, caratterizzata dall'aggravamento dell'imposto obbligo di dimora con il divieto di uscita notturna, con la misura degli arresti domiciliari;
alla peculiare natura di tale ultima misura cautelare, che, limitativa «pressoché» totalmente della libertà di locomozione, rimaneva vincolata a requisiti specifici e situazioni puntualmente delineate dal legislatore», anche quando fosse corredata da specifiche autorizzazioni ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen.; al diverso atteggiarsi della misura applicata, che, non preclusiva della possibilità per l'interessato di una sua interazione con la propria naturale sfera territoriale e di relazioni sociali, non aveva inciso su detti ambiti neppure per effetto della prescrizione aggiuntiva afferente al divieto di uscita notturna, e pertanto a un arco temporale normalmente destinato dai consociati ad essere trascorso in ambito domestico».
3.2. Tale valutazione è coerente con il dato normativo, avuto riguardo alla prevista equiparazione (ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen.) della sola misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare, cui è riferita la possibilità di computo in fungibilità (ex art. 657 cod. proc. pen.), ed è congruente con una 4 esatta interpretazione degli istituti applicati, essendosi ragionevolmente esplicata sotto due promiscui profili, che, sostanzialmente pertinenti alla considerazione della limitazione della libertà dell'interessato e dell'afflizione conseguita [in cui già questa Corte (Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, citata) ha ritenuto che risiedesse la chiave di volta di tutta l'elaborazione giurisprudenziale (...) sul tema della fungibilità delle misure coercitive»], sono stati logicamente apprezzati come non incisi, nella fattispecie concreta, sì da far ritenere strutturalmente corrispondente la misura applicata a quella differente degli arresti domiciliari. L'alternativa interpretazione opposta dal ricorrente con il ricorso, ripresa con la memoria di replica, è astratta dal confronto critico con i dati fattuali, oggetto della disamina critica, svolta in termini né apodittici né manifestamente illogici, senza che porti argomenti di riflessione il non pertinente richiamo a diversa fattispecie (di cui a Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, citata), connotata, nella riconferma dei predetti principi, dalla previsione del divieto di allontanamento dall'abitazione, estesa all'intera giornata e giudicata tale, per gli obblighi imposti, da rendere la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita assimilabile a quella degli arresti domiciliari.
4. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen. -non preclusa solo perché posta con i motivi nuovi presentati nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., potendo comunque valere la sua deduzione a sollecitarne l'apprezzamento, e in ciò non vi è limite salvo quello posto dall'art. 24, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87- si rileva che gli argomenti che la sorreggono ripetono le considerazioni che questa Corte ha già più volte disatteso, giudicando manifestamente infondata la questione relativa al denunciato contrasto con gli artt. 3, 13, secondo comma, e/o 27, primo comma, della Costituzione dell'art. 657 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al pubblico ministero, ai fini della determinazione della pena da eseguire, di tenere conto del periodo in cui l'imputato è stato sottoposto a misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare (obbligo di dimora ovvero obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), avuto riguardo alle finalità proprie delle anzidette misure cautelari (Sez. 6, n. 1171 del 23/03/1995, citata) o alla non evidente omologabilità delle situazioni di sottoposizione alla custodia cautelare e a una diversa e meno grave misura coercitiva (Sez. 1, n. 5376 del 30/09/1997, citata), o alla loro differente afflittività (Sez. 1, n. 1723 del 26/02/2001, citata). La questione, in ogni caso, risulta già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 215 del 1999. Né il contesto di riferimento può dirsi mutato, come si assume, a seguito dell'intervento di questa Corte con sentenza n. 3664 del 2012 (già citata), 5 essendo da essa traibili elementi non di illegittimità dell'art. 657 cod. proc. pen., ma di necessario apprezzamento della situazione fattuale e dei contenuti sostanziali della misura per verificare se, a prescindere del nomen, gli stessi siano corrispondenti al relativo modello normativo.
5. Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, conclusivamente, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Mariastefania Di Tomassi Argue Parks DEPOSITĀT IN CANCELLERIA 21 LUG 2017 IL CANCELLIERE ST EL 1 06