Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2016, n. 36231
CASS
Sentenza 8 novembre 2016

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Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la fungibilità con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore notturne).

In tema di ricorso per cassazione, non è precluso porre la questione di legittimità costituzionale con motivi nuovi presentati nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., potendo valere la sua deduzione a sollecitarne l'apprezzamento, salvo il limite posto dall'art. 24, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2016, n. 36231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36231
    Data del deposito : 8 novembre 2016

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